CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25748 depositata il 26 settembre 2024 – In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla L. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1 gennaio 2007, è inapplicabile ratione temporis ai cd. vecchi iscritti a vecchi fondi
In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla L. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1 gennaio 2007, è inapplicabile ratione temporis ai cd. vecchi iscritti a vecchi fondi