TRIBUTI

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Nona Sezione) sentenza depositata il 4 ottobre 2024 nella Causa C-475/23 – L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 osta a una prassi nazionale in forza della quale, qualora un soggetto passivo abbia acquistato un bene che in seguito mette a disposizione, a titolo gratuito, di un subappaltatore affinché effettui lavori a beneficio di tale soggetto passivo, a quest’ultimo viene negata la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di tale bene, nella misura in cui tale messa a disposizione non ecceda quanto necessario per consentire a detto soggetto passivo di effettuare una o più operazioni soggette ad imposta a valle o, in alternativa, di esercitare la sua attività economica, e nella misura in cui il costo di acquisto di detto bene faccia parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni effettuate dal medesimo soggetto passivo oppure dei beni o dei servizi che egli fornisce nell’ambito della sua attività economica. Inoltre osta, anche, ad una prassi nazionale in forza della quale la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte è negata a un soggetto passivo per il motivo che esso non ha tenuto una contabilità distinta per la sua stabile organizzazione nello Stato membro in cui è effettuata la verifica fiscale qualora le autorità tributarie siano in grado di verificare se le condizioni sostanziali del diritto a detrazione sono soddisfatte

L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 osta a una prassi nazionale in forza della quale, qualora un soggetto passivo abbia acquistato un bene che in seguito mette a disposizione, a titolo gratuito, di un subappaltatore affinché effettui lavori a beneficio di tale soggetto passivo, a quest’ultimo viene negata la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di tale bene, nella misura in cui tale messa a disposizione non ecceda quanto necessario per consentire a detto soggetto passivo di effettuare una o più operazioni soggette ad imposta a valle o, in alternativa, di esercitare la sua attività economica, e nella misura in cui il costo di acquisto di detto bene faccia parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni effettuate dal medesimo soggetto passivo oppure dei beni o dei servizi che egli fornisce nell’ambito della sua attività economica. Inoltre osta, anche, ad una prassi nazionale in forza della quale la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte è negata a un soggetto passivo per il motivo che esso non ha tenuto una contabilità distinta per la sua stabile organizzazione nello Stato membro in cui è effettuata la verifica fiscale qualora le autorità tributarie siano in grado di verificare se le condizioni sostanziali del diritto a detrazione sono soddisfatte

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25192 depositata il 19 settembre 2024 – In tema di IVA, l’imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un’operazione non imponibile non può essere portata in detrazione dal cessionario, nemmeno a seguito della modifica apportata dall’art. 1, comma 935, L. n. 205-2017 all’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471-1997, applicandosi tale disposizione unicamente al caso in cui, a seguito di un’operazione imponibile, l’IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un’aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, ma non al caso in cui l’imposta sia stata applicata a una operazione esente IVA

In tema di IVA, l'imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un'operazione non imponibile non può essere portata in detrazione dal cessionario, nemmeno a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 935, L. n. 205-2017 all'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471-1997, applicandosi tale disposizione unicamente al caso in cui, a seguito di un'operazione imponibile, l'IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, ma non al caso in cui l'imposta sia stata applicata a una operazione esente IVA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25188 depositata il 19 settembre 2024 – Ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario

Ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario

Consolidato fiscale nazionale – Cessione credito IVA – Apposizione visto di conformità ex articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 1997 – Risposta n. 190 del 1° ottobre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 190 del 1° ottobre 2024 Consolidato fiscale nazionale - Cessione credito IVA - Apposizione visto di conformità ex articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 1997 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], nel prosieguo istante, capogruppo di uno dei principali gruppi [...]

Asseverazione classe di rischio e attestazioni di conformità – Remissione in bonis ex articolo 2 del D.L. n. 16 del 2012 – Detrazione fiscale ex art.16, c.1-bis e 1-ter, del D.L. n. 63 del 2013 – Risposta n. 189 del 1° ottobre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 189 del 1° ottobre 2024 Detrazione fiscale ex art.16, c.1-bis e 1-ter, del D.L. n. 63 del 2013 - Asseverazione classe di rischio e attestazioni di conformità - Remissione in bonis ex articolo 2 del D.L. n. 16 del 2012 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 6, sentenza n. 392 depositata il 10 giugno 2024 – Il meccanismo del reverse charge (c.d. inversione contabile) non si applica per prestazioni effettuate da soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese per il tramite di stabile organizzazione esistente in Italia, ai sensi dell’art. 17, co. 4, del DPR 633/1972

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione n. 6, sentenza n. 392 depositata il 10 giugno 2024 L’applicazione del reverse charge e la stabile organizzazione IVA Il meccanismo del reverse charge (c.d. inversione contabile) non si applica per prestazioni effettuate da soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese per il tramite di [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 2, sentenza n. 287 depositata il 10 giugno 2024 – In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all’ art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 , vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall’ art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza – alla luce anche dell’ art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997 , come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’ art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 ; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall’ art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall’ art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile.

In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all' art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 , vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall' art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell' art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997 , come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 - allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all' art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 ; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall' art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall' art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile.

Legittimo l’accertamento induttivo fondato sul valore dei mutui accesi per l’acquisto e sui valori periziati in occasione del mutuo nei casi di cessioni immobiliare

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 25854 depositata il 27 settembre 2024, intervenendo in tema di accertamento induttivo fondato sul valore dei mutui accesi per l’acquisto e sui valori periziati in occasione del mutuo nei casi di cessioni immobiliare, ha riaffermato il principio secondo cui "in tema di accertamento induttivo del reddito [...]

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