TRIBUTI

AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 02 aprile 2019, n. 12 – IVA – Esenzione su commissioni applicate da una Banca agli esercenti convenzionati per pagamenti in moneta elettronica effettuati dai clienti/correntisti

AGENZIA DELLE ENTRATE - Principio di diritto 02 aprile 2019, n. 12 IVA - Esenzione su commissioni applicate da una Banca agli esercenti convenzionati per pagamenti in moneta elettronica effettuati dai clienti/correntisti - Esenzione su commissioni pagate da una Banca agli esercenti convenzionati per l’erogazione di denaro contante ai clienti/correntisti contestuale all’effettuazione di pagamenti in [...]

AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 28 marzo 2019, n. 33835/RU – Evoluzione del Nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU) e nuove modalità di accesso all’area riservata del Portale Unico delle Dogane e dei Monopoli (PUDM)

AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 28 marzo 2019, n. 33835/RU Evoluzione del Nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU) e nuove modalità di accesso all’area riservata del Portale Unico delle Dogane e dei Monopoli (PUDM). Nel corso del 2018 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha avviato una serie di interventi finalizzati ad integrare e standardizzare i [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 marzo 2019, n. 8628 – Ai fini ICI le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento; il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 marzo 2019, n. 8628 Tributi locali - ICI - Accertamento - Unità immobiliari - Agevolazioni per abitazione principale Fatti di causa M.T.B. ha impugnato l'avviso di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), per l'anno 2005, contestando, tra l'altro, il mancato riconoscimento, nella determinazione dell'importo dovuto, dell'agevolazione prevista per l'abitazione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8868 – In tema di IVA, il regime del margine costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi

In tema di IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in l. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato - costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l'amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest'ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l'IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l'amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta. Nell'ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, assolta a monte per l'acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 aprile 2019, n. 9140 – Il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento previsto dall’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei “soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 trova un limite per i soggetti passivi

Ne consegue che lo svolgimento di un'attività di "impresa" (nel senso che appunto si preciserà appena oltre) costituisca un limite all'applicabilità del beneficio in esame, così come previsto dall'art. 1, comma 665, prima parte, legge n. 190 del 2014, posto che il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei "soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990" è escluso per "quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea" ed altresì atteso che la Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2008, in causa C-132/06 aveva già rilevato l'incompatibilità delle disposizioni condonistiche di cui alla legge n. 289 del 2002 con il sistema comune dell'IVA, in quanto, introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alteravano il principio di neutralità fiscale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 aprile 2019, n. 9078 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell’effettiva utilizzazione ad “abitazione principale” dell’immobile complessivamente considerato

in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell'effettiva utilizzazione ad "abitazione principale" dell'immobile complessivamente considerato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 aprile 2019, n. 9060 – Accertamento per emissione di fatture per operazioni inesistenti e relativo raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali

l'art. 37, comma 24, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, integrando il terzo comma dell'art. 43, d.P.R. n. 600 del 1973, ha stabilito che in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli ordinari termini di decadenza per l'accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione; l'art. 37, comma 25, del medesimo d.l. n. 223 del 2006, introduce analoga disposizione in materia di i.v.a., previa modifica dell'art. 57, d.P.R. n. 633 del 1972; non vengono, invece, in rilievo, le modifiche introdotte, dapprima, dall'art. 2, primo e secondo comma, d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128, che ha circoscritto il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la denuncia è effettivamente presentata e trasmessa all'autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento, quindi, dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, che hanno, tra le altre disposizioni, eliminato la fattispecie del raddoppio dei termini ordinari;

Torna in cima