CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22856 depositata il 14 agosto 2024 – In tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 37 del t.u. n. 131 del 1986, i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposta proporzionale, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato, indipendentemente dal rapporto sottostante, come dalla circostanza della mancata apposizione della formula esecutiva. Ciò, in quanto l’imposta di registro colpisce una dichiarazione di credito, azionata esecutivamente, per un determinato importo, implicando, pertanto, una manifestazione di capacità contributiva
In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37 del t.u. n. 131 del 1986, i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposta proporzionale, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato, indipendentemente dal rapporto sottostante, come dalla circostanza della mancata apposizione della formula esecutiva. Ciò, in quanto l'imposta di registro colpisce una dichiarazione di credito, azionata esecutivamente, per un determinato importo, implicando, pertanto, una manifestazione di capacità contributiva