CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31306 – Fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, l’art. 173, comma 13, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisce che per i predetti debiti fiscali rispondono non solo solidalmente, ma anche illimitatamente, tutte le società partecipanti all’operazione
la responsabilità per i debiti fiscali relativi a periodi di imposta anteriori l'operazione di scissione parziale sia stata disciplinata dall'art. 173, comma 13, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, mediante aggiunta di un elemento specializzante rispetto alla omologa responsabilità riguardante le obbligazioni civili. E ciò nel senso che, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, la disposizione in parola stabilisce che per i predetti debiti fiscali rispondono non solo solidalmente, ma anche illimitatamente, tutte le società partecipanti all'operazione. Il dato normativo, peraltro di inequivoco tenore testuale (... Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge...) trova poi conferma nell'art. 15, comma 2, d. Igs. n. 472/97, che coerentemente prevede che le società partecipanti alla scissione siano tutte illimitatamente e solidalmente responsabili per le somme dovute per le violazioni tributarie.