CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31356 – L’intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 3, determina la decadenza dal beneficio fiscale, a meno che il contribuente non dimostri la circostanza che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell’amministrazione competente al rilascio del certificato stesso
è necessario documentare la sussistenza dei requisiti richiesti per mezzo del certificato definitivo, che il contribuente è tenuto a presentare nel termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell'atto, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui in tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, per la piccola proprietà contadina, e che all'atto della registrazione non ha prodotto il certificato previsto dall'art. 3 I. cit., è tenuto, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, a presentare il certificato dell'ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell'atto