TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31356 – L’intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 3, determina la decadenza dal beneficio fiscale, a meno che il contribuente non dimostri la circostanza che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell’amministrazione competente al rilascio del certificato stesso

è necessario documentare la sussistenza dei requisiti richiesti per mezzo del certificato definitivo, che il contribuente è tenuto a presentare nel termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell'atto, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui in tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, per la piccola proprietà contadina, e che all'atto della registrazione non ha prodotto il certificato previsto dall'art. 3 I. cit., è tenuto, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, a presentare il certificato dell'ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell'atto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31355 – Accertamento fondato sul redditometro – Indici di capacità contributiva e incrementi patrimoniali

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31355 Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Redditometro - Indici di capacità contributiva e incrementi patrimoniali Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ricorre sulla base di unico motivo per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Piemonte, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31279 – In materia d’imposta di registro, catastale e ipotecaria, l’art. 1, commi 25-28, della l. n. 244 del 2007 ha dettato una nuova disciplina delle agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, limitandone l’applicazione a quelli diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata pubblica

In materia d'imposta di registro, catastale e ipotecaria, l'art. 1, commi 25-28, della l. n. 244 del 2007, pur abrogando l'art. 36, comma 15, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, che aveva, a sua volta, abrogato l'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, non ha ripristinato la norma prevista da quest'ultima disposizione ma, al contrario, modificando le tariffe allegate al d.P.R. n. 131 del 1986 ed al d.lgs. n. 347 del 1990, ha dettato una nuova disciplina delle agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, limitandone l'applicazione a quelli diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata pubblica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31277 – In tema di imposta di registro, la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal fallito è soggetta all’aliquota proporzionale

in tema di imposta di registro, la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal fallito è soggetta all’aliquota proporzionale di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (prevista per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura) - e non al pagamento della misura fissa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31275 – In tema d’imposte ipotecarie e catastali, il momento impositivo va identificato con la data di formazione dell’atto traslativo, sicché l’imposta va applicata non già in misura fissa bensì in misura proporzionale anche con riguardo alle operazioni concernenti beni strumentali, sebbene assoggettate ad IVA, ove il trasferimento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore dell’art. 35, comma 10 bis, lett. a, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in I. n. 248 del 2006

in tema d'imposte ipotecarie e catastali, il momento impositivo va identificato con la data di formazione dell'atto traslativo, sicché l'imposta va applicata non già in misura fissa bensì in misura proporzionale anche con riguardo alle operazioni concernenti beni strumentali, sebbene assoggettate ad IVA, ove il trasferimento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore dell'art. 35, comma 10 bis, lett. a, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in I. n. 248 del 2006

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31368 – Non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona

non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29750 – La norma di cui all’art. 38 DPR n. 600/1973 legittima la presunzione, da parte dell’amministrazione finanziaria, di un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base di elementi indiziari dotati dei caratteri della gravita, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. e, in particolare, per quel che in questa sede interessa, in ragione della spesa per incrementi patrimoniali, la quale si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti

la norma di cui all'art. 38 DPR n. 600/1973 legittima la presunzione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base di elementi indiziari dotati dei caratteri della gravita, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. e, in particolare, per quel che in questa sede interessa, in ragione della spesa per incrementi patrimoniali, la quale si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31366 – In tema di accertamento, l’atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell’ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all’art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo

in tema di accertamento, l'atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell'ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la norma tende a garantire il contradditorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l'atto impositivo è ancora "in fieri", integrando, viceversa, la notificazione una mera condizione di efficacia dell'atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato

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