TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26321 – La sentenza che definisce il giudizio – anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato – è soggetta ad imposta di registro

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell’imposizione. Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26107 – Legittimità degli avviso di accertamento motivati “per relationem” con obbligo di allegare gli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza

in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza

AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 15 ottobre 2018, n. 112029/RU – Reg.to n.2018/1063. Modifiche al Reg.to (UE) n.2446/2018: le novità in materia di regimi doganali.

AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 15 ottobre 2018, n. 112029/RU Reg.to n.2018/1063. Modifiche al Reg.to (UE) n.2446/2018: le novità in materia di regimi doganali. Il Reg.to (UE) n.2018/1063 ha apportato, come già comunicato con la nota prot. n.93632 del 28.08.2018, modifiche ad alcune norme del Reg.to (UE) n.2446/2015 - RD. Con le presenti istruzioni si [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 ottobre 2018, n. 25662 – La presunzione di cessione, di cui all’art. 53 del Dpr 633/72, di beni acquistati e non presenti in azienda va annoverata tra le presunzioni legali «miste», nel senso che consentono la prova contraria da parte del contribuente, ma solo entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati dalle richiamate disposizioni e da queste ultime previste ad evidenti fini antielusivi

La presunzione di cessione, di cui all'art. 53 del Dpr 633/72, di beni acquistati e non presenti in azienda va annoverata tra le presunzioni legali «miste», nel senso che consentono la prova contraria da parte del contribuente, ma solo entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati dalle richiamate disposizioni e da queste ultime previste ad evidenti fini antielusivi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 ottobre 2018, n. 25661 – Il momento impositivo della prestazione pubblicitaria remunerata col diritto al c.d. cambio merce coincide con l’effettuazione della prestazione – E’ legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto

"In tema di iva, il momento impositivo della prestazione pubblicitaria remunerata col diritto al c.d. cambio merce, ossia alla futura cessione di beni o alla futura prestazione di servizi da parte del committente la pubblicità, che s'inquadra nel novero delle operazioni permutative, coincide con l'effettuazione della prestazione, la quale, costituendo a sua volta il corrispettivo anticipato del c.d. cambio merce, determina al contempo l'imponibilità anche di questa prestazione, purché ne sia già noto l'oggetto alle parti". "In tema di iva, la prestazione pubblicitaria eseguita mediante diffusione del messaggio pubblicitario per il tramite di mezzo radiotelevisivo ubicato in Italia a un'impresa, anch'essa ubicata in Italia, a sua volta incaricata di svolgere servizi pubblicitari, prima di essere fatturata da quest'ultima al committente di pubblicità, è munita del requisito della territorialità, benché sia indirizzata e giunga a utenti ubicati fuori dal territorio dell'Unione europea".

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26088 – I benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa” spettano pure all’acquirente di immobile in corso di costruzione da destinare ad abitazione “non di lusso”

"In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", previsti dall'art. 1 sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall'art. 2, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118, spettano pure all'acquirente di immobile in corso di costruzione da destinare ad abitazione "non di lusso", anche se tali benefici possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione, venga da questo realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici (che con riferimento all'imposta di registro è di tre anni dalla registrazione dell'atto)"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26086 – L’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni

Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2018, n. 25975 – E’ irrilevante l’IRAP ai fini del c.d. raddoppio dei termini, non essendo le violazioni delle disposizioni riguardo all’imposizione IRAP presidiate da sanzioni penali

in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015»

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