TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2018, n. 23698 – La deducibilità dei costi per “consulenza, studio e assistenza” in base all’art. 109 del TUIR secondo cui tutti i componenti (positivi o negativi ) del reddito di impresa devono essere certi e di ammontare determinabile obiettivamente (primo comma); inoltre i componenti negativi (costi) devono possedere l’ulteriore requisito della inerenza (quinto comma), ossia devono avere un nesso di effettiva funzionalità rispetto alla produzione dei ricavi

La deducibilità dei costi per "consulenza, studio e assistenza" in base all'art. 109 del TUIR secondo cui tutti i componenti (positivi o negativi ) del reddito di impresa devono essere certi e di ammontare determinabile obiettivamente (primo comma); inoltre i componenti negativi (costi) devono possedere l'ulteriore requisito della inerenza (quinto comma), ossia devono avere un nesso di effettiva funzionalità rispetto alla produzione dei ricavi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25781 – E’ illegittimo poiché non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali

non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25766 – Nell’avviso di riclassamento l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano

in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento" e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25630 – In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai disegnato in maniera chiara i confini della prova contraria posta a carico del contribuente

la disposizione in esame «chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere) con redditi che però siano esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte. In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese c/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati» (Cass. n. 8995 del 2014; conf. Cass. n. 7389 del 2018)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2018, n. 23821 – Possibile l’esenzione ICI di cui all’art. 7 del Dlgs 504/1992 per gli immobili gestiti da società “in house”

ICI, esenzione - in relazione al testo della norma in questione quale applicabile ratione temporis, l'ente proprietario potrebbe pur sempre beneficiare dell'esenzione qualora: a) gli immobili siano destinati alle attività oggettivamente esenti (cfr. Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2821); b) la gestione degli immobili sia affidata gratuitamente al soggetto terzo; c) quest'ultimo sia ente non commerciale al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (cfr. in particolare Cass. sez. 5, 18 dicembre 2015, n. 25508)

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINICALE MILANO – Sentenza 20 settembre 2018, n. 3870 – Nullità degli atti di ingiunzione per mancata indicazione della qualifica della persona a cui sono stati notificati gli avvisi di accertamento

Nullità degli avvisi sopra citati poiché nelle relative relate di notifica non vi è l'indicazione della qualifica della persona che ha firmato per ricevuta le predette relate. Vale a dire che dagli atti prodotti dal Comune e dalle predette relate non emerge la prova che gli avvisi siano stati notificati al ricorrente e che pertanto lo stesso sia stato posto in condizione di difendersi e di impugnarli Pertanto dalla dichiarazione di nullità degli avvisi presupposti deriva la nullità dell'ingiunzione impugnata

Gruppo IVA. Istanze presentate per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Principio di diritto 15 ottobre 2018, n. 5 dell’Agenzia delle Entrate

Gruppo IVA. Istanze presentate per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Principio di diritto 15 ottobre 2018, n. 5 dell'Agenzia delle Entrate

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