TRIBUTI

Beni offerti in omaggio ai dipendenti – Regime fiscale applicabile ai fini Irpef – Articoli 9 e 51, commi 1 e 3, del Tuir – Risposta n. 89 dell’ 11 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 89 dell' 11 aprile 2024 Beni offerti in omaggio ai dipendenti - Regime fiscale applicabile ai fini Irpef - Articoli 9 e 51, commi 1 e 3, del Tuir Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La Società istante (di seguito, l'Istante o [...]

IVA – Procedura di liquidazione generale dei beni ex articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice civile – Infruttuosità – Nota di variazione ex articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 – Risposta n. 88 dell’ 8 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 88 dell' 8 aprile 2024 IVA - Procedura di liquidazione generale dei beni ex articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice civile - Infruttuosità - Nota di variazione ex articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente [...]

IVA – Stabile organizzazione soggetto non residente – Rimborso credito IVA – Articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972 – Risposta n. 87 dell’ 8 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 87 dell' 8 aprile 2024 IVA - Stabile organizzazione soggetto non residente - Rimborso credito IVA - Articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società di diritto inglese [ALFA] (nel prosieguo ''istante''), con stabile [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 8751 depositata il 3 aprile 2024 – Le perdite maturate anteriormente alla tassazione di gruppo sono utilizzabili individualmente ed esclusivamente in compensazione da parte di ogni soggetto aderente al consolidato, sia in qualità di consolidante sia di consolidata, ma non possono confluire all’interno del bilancio consolidato. Ne consegue che il reddito imponibile trasferito al regime del consolidato fiscale, che va sommato algebricamente con i redditi e le perdite maturati dalle altre società aderenti, deve essere computato al netto delle perdite fiscali rimaste nella disponibilità della società che le ha maturate

Le perdite maturate anteriormente alla tassazione di gruppo sono utilizzabili individualmente ed esclusivamente in compensazione da parte di ogni soggetto aderente al consolidato, sia in qualità di consolidante sia di consolidata, ma non possono confluire all'interno del bilancio consolidato. Ne consegue che il reddito imponibile trasferito al regime del consolidato fiscale, che va sommato algebricamente con i redditi e le perdite maturati dalle altre società aderenti, deve essere computato al netto delle perdite fiscali rimaste nella disponibilità della società che le ha maturate

Status di operatore economico autorizzato authorized economic operator AEO – Requisiti, benefici, iter di rilascio e di gestione dell’autorizzazione-direzione dogane – AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 9 del 5 aprile 2024

AGENZIA delle DOGANE - Circolare n. 9 del 5 aprile 2024 Status di operatore economico autorizzato authorized economic operator AEO - Requisiti, benefici, iter di rilascio e di gestione dell’autorizzazione-direzione dogane SOMMARIO PREMESSA CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 1.1. DEFINIZIONE DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO 1.2. CHI PUÒ DIVENTARE OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO 1.3. TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8472 depositata il 28 marzo 2024 – In materia di I.V.A., gli elenchi dei fornitori allegati alle dichiarazioni di soggetti terzi sono utilizzabili ai fini dell’accertamento poiché, per un verso, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, gli atti dei quali l’Amministrazione finanziaria può avvalersi non costituiscono un numero chiuso, e, per altro, l’art. 54, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, autorizza il ricorso agli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti, atteso che detti elenchi costituiscono, in base alle circostanze concrete, elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita

In materia di I.V.A., gli elenchi dei fornitori allegati alle dichiarazioni di soggetti terzi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento poiché, per un verso, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, gli atti dei quali l'Amministrazione finanziaria può avvalersi non costituiscono un numero chiuso, e, per altro, l'art. 54, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, autorizza il ricorso agli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti, atteso che detti elenchi costituiscono, in base alle circostanze concrete, elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8747 depositata il 3 aprile 2024 – La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8445 depositata il 28 marzo 2024 – In tema di imposte sui redditi, non è necessario, al fine di ritenere deducibili le perdite sui crediti quali componenti negative del reddito d’impresa, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore essendo sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certo e preciso; la transazione è sufficiente provare il titolo della perdita realizzativa, rimanendo insindacabile altresì la palese antieconomicità, rientrando nelle scelte dell’imprenditore

In tema di imposte sui redditi, non è necessario, al fine di ritenere deducibili le perdite sui crediti quali componenti negative del reddito d'impresa, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore essendo sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certo e preciso; la transazione è sufficiente provare il titolo della perdita realizzativa, rimanendo insindacabile altresì la palese antieconomicità, rientrando nelle scelte dell'imprenditore

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