CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8747 depositata il 3 aprile 2024
Tributi – Cartella di pagamento – Recupero credito IVA – Dichiarazione relativa all’anno successivo in cui il diritto alla detrazione era sorto – Precedente dichiarazione IVA omessa – Documentazione contabile del contribuente – Verifica dell’eccedenza IVA – Accoglimento parziale
Rilevato che
– La CTP di Roma rigettava il ricorso proposto dalla M.I. Spa (ora R.I. Spa) avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2007 e riguardante il recupero di un credito IVA maturato nell’anno 2006, esposto nella dichiarazione relativa all’anno 2007, ma disconosciuto dall’Amministrazione finanziaria, in quanto la dichiarazione IVA relativa all’anno 2006 era stata presentata solo nel 2009;
– con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla contribuente rilevando che la mancata esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale non comportava la decadenza dal diritto a farlo valere, se lo stesso emergeva dalle scritture contabili; nella specie, peraltro, la contribuente aveva presentato istanza di annullamento in autotutela, mai riscontrata, che avrebbe posto l’Ufficio nelle condizioni di verificare l’esistenza del credito; osservava, inoltre, che l’Ufficio non aveva contestato la sussistenza del credito, ma le modalità utilizzate per farlo valere;
– l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
– la società contribuente resisteva con controricorso, illustrato con memoria;
– Equitalia Sud rimaneva intimata.
Considerato che
– Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 54-bis, 30 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che la società contribuente potesse portare in detrazione nell’anno 2007 il credito IVA asseritamente maturato nel 2006, ma non tempestivamente esposto nella dichiarazione fiscale per l’anno 2006, che era stata presentata solo nel corso dell’anno 2009 (e, quindi, da ritenersi omessa), potendo in tal caso il contribuente ottenere il riconoscimento del credito solo attraverso la procedura di rimborso nei termini di decadenza previsti dalla legge, che nella specie non era stata attivata; aggiunge di non avere mai riconosciuto la sussistenza di detto credito, avendolo contestato già nelle controdeduzioni depositate in sede di costituzione nel giudizio di primo grado;
– con il secondo motivo, deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che l’Agenzia aveva contestato la sussistenza del credito IVA già nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado, affermando erroneamente che l’Amministrazione finanziaria non aveva messo in discussione il pagamento dell’imposta da parte della contribuente, e che non era stata provata la circostanza della presentazione dell’istanza di annullamento in autotutela, peraltro tardivamente dedotta dalla contribuente solo nelle memorie illustrative depositate in appello;
– il primo motivo è infondato;
– secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, a cui questo collegio intende dare continuità, “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. U. 8.09.2016, n. 17757 e Cass. 3.04.2018, n. 8131);
– il giudice del gravame si è attenuto al principio sopra enunciato riconoscendo la correttezza dell’esposizione del credito IVA nella dichiarazione relativa all’anno successivo in cui il diritto alla detrazione era sorto, benchè proveniente da una precedente dichiarazione omessa, fermo restando che, in caso di contestazione, doveva essere verificata la sussistenza di detto credito;
– il secondo motivo è fondato, non avendo la CTR accertato l’esistenza del credito IVA;
– contrariamente a quanto ha sostenuto il giudice di appello, infatti, l’Agenzia delle entrate ha specificatamente contestato la sussistenza di detto credito, avendo affermato nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado (riprodotte in parte qua nel testo del ricorso per cassazione) che “la parte non fornisce la prova documentale dell’esistenza del credito, emergente dal quadro VL della dichiarazione presentata per il periodo di imposta 2007”;
– la CTR avrebbe dovuto, quindi, verificare, sulla base della documentazione contabile prodotta in giudizio dalla contribuente, se l’eccedenza IVA risultava provata;
– in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.
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