TRIBUTI

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 25, sentenza n. 4045 depositata il 21 ottobre 2022 – Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicché l’idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica

Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica

Sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio – ”Scadenze” sospese e ”oneri comunicativi” – Articolo 1, commi dal 927 al 944, della legge n. 234 del 2021 – Risposta n. 248 del 13 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 248 del 13 marzo 2023 Sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio - ''Scadenze'' sospese e ''oneri comunicativi'' - Articolo 1, commi dal 927 al 944, della legge n. 234 del 2021 Con l'istanza di interpello [...]

Qualificazione di proventi derivati da un piano di performance share – Risposta n. 249 del 13 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 249 del 13 marzo 2023 Qualificazione di proventi derivati da un piano di performance share Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La Società istante, nel 2018, è stata oggetto di un'operazione di acquisizione quale società target da parte di una Special Purpose [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6467 depositata il 3 marzo 2023 – In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall’art. 1, comma 266, della l. n. 296 del 2006 (cd. riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge finanziaria 2007), che ha modificato l’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (cd. “public utilities”) in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la “ratio” giustificatrice del cd. cuneo fiscale

In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall'art. 1, comma 266, della l. n. 296 del 2006 (cd. riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge finanziaria 2007), che ha modificato l'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (cd. "public utilities") in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la "ratio" giustificatrice del cd. cuneo fiscale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 13, sentenza n. 6855 depositata il 18 ottobre 2022 – L’avviso di accertamento relativo ad imposte, interessi e sanzioni dovute da una società di capitali va notificato all’amministratore e legale rappresentante della stessa e non all’’amministratore di fatto, poiché ricorrono i presupposti dell’art. 7 D. L. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente

L’avviso di accertamento relativo ad imposte, interessi e sanzioni dovute da una società di capitali va notificato all’amministratore e legale rappresentante della stessa e non all’’amministratore di fatto, poiché ricorrono i presupposti dell’art. 7 D. L. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente. l'amministratore al quale sia notificato, nella sua veste di responsabile solidale per interessi e sanzioni, un avviso di accertamento relativo ad imposte dovute dalla società, è legittimato ad impugnare il suddetto avviso oltre che per ragioni personali e soggettive (quali il difetto della carica di amministratore all'epoca dei fatti), anche per motivi inerenti il merito della pretesa tributaria, nella misura in cui tale doglianza è preordinata a sottrarsi al pagamento di interessi e sanzioni

Corte Costituzionale, sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 – E’ incostituzionale la normativa IMU che non consente a entrambi i coniugi la fruizione dell’esenzione IMU prima casa sui rispettivi immobili ove gli stessi risiedano e vivano stabilmente e singolarmente, avendovi fissato la propria abitazione principale disgiunta rispetto all’altro coniuge 

E’ incostituzionale la normativa IMU che non consente a entrambi i coniugi la fruizione dell’esenzione IMU prima casa sui rispettivi immobili ove gli stessi risiedano e vivano stabilmente e singolarmente, avendovi fissato la propria abitazione principale disgiunta rispetto all’altro coniuge 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione 1, sentenza n. 3005 depositata il 12 ottobre 2022 – La disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 12 della legge 212/2000 si applica, oltre che a tutte le attività di indagine e verifica, anche agli accessi c.d. istantanei, ovvero finalizzati alla sola acquisizione di documenti considerati rilevanti per l’attività di accertamento. Ne consegue l’illegittimità degli atti impositivi emessi senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni fissato da detta disposizione, se non sussistono condizioni di particolare e motivata urgenza

La disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 12 della legge 212/2000 si applica, oltre che a tutte le attività di indagine e verifica, anche agli accessi c.d. istantanei, ovvero finalizzati alla sola acquisizione di documenti considerati rilevanti per l’attività di accertamento. Ne consegue l’illegittimità degli atti impositivi emessi senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni fissato da detta disposizione, se non sussistono condizioni di particolare e motivata urgenza

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6816 depositata il 7 marzo 2023 – In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfettario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l’importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall’art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro

In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfettario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro

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