TRIBUTI

Definizione agevolata delle liti pendenti, Documento CNDCEC – FNC – Analisi della normativa e spunti sulla sua interpretazione e sulla gestione dei giudizi in corso – CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON – Comunicato del 8 marzo 2023

CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON - Comunicato del 8 marzo 2023 Definizione agevolata delle liti pendenti, Documento CNDCEC - FNC - Analisi della normativa e spunti sulla sua interpretazione e sulla gestione dei giudizi in corso La legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) all’articolo 1, commi da [...]

Bonus facciate – Fattura d’acconto – Esercizio dell’opzione per lo sconto – Articolo 121 decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 – Risposta n. 247 dell’ 8 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 247 dell' 8 marzo 2023 Bonus facciate - Fattura d'acconto - Esercizio dell'opzione per lo sconto - Articolo 121 decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA di seguito istante pone il quesito qui sinteticamente riportato, in [...]

Imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera: sottoscrizione polizza assicurativa sulla vita esclusione dal regime – Articolo 24-ter del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Risposta n. 246 dell’ 8 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 246 dell' 8 marzo 2023 Imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera: sottoscrizione polizza assicurativa sulla vita esclusione dal regime - Articolo 24-ter del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto [...]

Mancanza dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 54, legge 23 dicembre 2014, n. 190) – Adempimenti del sostituto d’imposta – Risposta n. 245 dell’ 8 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 245 dell' 8 marzo 2023 Mancanza dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 54, legge 23 dicembre 2014, n. 190) - Adempimenti del sostituto d'imposta Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA] (di seguito istante e/o sostituto) fa presente [...]

Applicazione delle disposizioni, contenute nella Convenzione tra l’Italia e la Bulgaria per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 29 novembre 1990, n. 389, ad una pensione corrisposta dall’INPS, ex gestione INPDAP – Risposta n. 244 dell’ 8 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 244 dell' 8 marzo 2023 Applicazione delle disposizioni, contenute nella Convenzione tra l'Italia e la Bulgaria per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 29 novembre 1990, n. 389, ad una pensione corrisposta dall'INPS, ex gestione INPDAP Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6684 depositata il 6 marzo 2023 – In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l’omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate

In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate

Corte di Cassazione, Ordinanza n.12630 depositata il 28 maggio 2009 – La mancata partecipazione del contribuente, debitamente invitato, all’attività amministrativa istruttoria in contraddittorio con l’ufficio tributario legittima l’adozione dell’avviso di accertamento presuntivo; ciò tuttavia non impedisce al contribuente medesimo di fornire, in sede processuale, la prova che non ha dato in sede procedimentale amministrativa

La mancata partecipazione del contribuente, debitamente invitato, all’attività amministrativa istruttoria in contraddittorio con l’ufficio tributario legittima l’adozione dell’avviso di accertamento presuntivo; ciò tuttavia non impedisce al contribuente medesimo di fornire, in sede processuale, la prova che non ha dato in sede procedimentale amministrativa

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6827 depositata il 7 marzo 2023 – Le somme percepite dal lavoratore/contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi e, pertanto, unicamente quelle relative al lucro cessante, con esclusione quindi del danno emergente

Le somme percepite dal lavoratore/contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi e, pertanto, unicamente quelle relative al lucro cessante, con esclusione quindi del danno emergente

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