AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 246 dell’ 8 marzo 2023
Imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera: sottoscrizione polizza assicurativa sulla vita esclusione dal regime – Articolo 24-ter del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, attualmente residente in Germania, rappresenta che intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni indicati dall’articolo 24ter del TUIR con meno di 20.000 abitanti e che percepisce una rendita ”vitalizia” da un ente privato tedesco (istituto …..) erogata in base alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione sulla vita (”…..”) avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente.
Con la documentazione integrativa l’Istante precisa che tale rendita è erogata «a causa della sua disabilità. Se l’istante non si fosse ammalato, l’assicuratore avrebbe pagato la somma assicurata alla fine del periodo assicurativo fissato per l’anno 2029 per intero in unica soluzione oppure come pensione mensile, erogata fino alla morte dell’assicurato».
Ciò premesso, l’Istante chiede se può accedere al regime di cui al citato articolo 24ter del TUIR riservato alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene di poter accedere al regime in argomento in quanto la rendita vitalizia che percepisce è equiparabile ad una pensione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 24ter del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisce che «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione».
Con il provvedimento del Direttore dell’agenzia (Provv. n. 167878/2019, pubblicato il 31/05/2019) sono state stabilite le «Modalità applicative del regime di cui al comma 1 dell’articolo 24ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 TUIR».
Per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa e dei presupposti soggettivi ed oggettivi dei richiamati regimi agevolativi sono stati forniti specifici chiarimenti con la circolare 17 luglio 2020, n. 21/E e pubblicate diverse risposte a istanze d’interpello, consultabili nell’apposita sezione presente sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativaeprassi/risposteagli interpelli).
Come chiarito con la citata circolare n. 21/E del 2020, le persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni indicati nel predetto articolo 24ter del TUIR, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero (secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, del medesimo TUIR), ad un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni), secondo i criteri dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 24ter.
In sostanza, l’applicazione del regime in argomento è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in Italia possieda «redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri».
In particolare, in base al citato articolo 49, comma 2, lett. a) del TUIR, «costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati».
Come chiarito, al riguardo, con la citata circolare n. 21/E del 2020:
il regime in commento è rivolto ai soggetti destinatari di trattamenti pensionistici «di ogni genere e di assegni ad essi equiparati» erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia;
rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo);
l’espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività del citato comma 2 dell’articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
In applicazione dei predetti principi, con la risposta ad interpello n. 462 pubblicata il 7 luglio 2021 è stato precisato che, in linea generale, le prestazioni pensionistiche integrative erogate ad un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana, in base al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, sulla base di quanto rappresentato dall’Istante e dalla documentazione allegata, si evince che la sottoscrizione della polizza in oggetto è di natura volontaria e l’erogazione delle prestazioni a favore dell’Istante non richiedono il raggiungimento di alcun requisito anagrafico pensionistico. In particolare, come chiarito con la documentazione integrativa, la rendita vitalizia è percepita dall’Istante a fronte di un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato con un ente privato tedesco, finalizzato (in parte) alla copertura del rischio di invalidità permanente.
La sottoscrizione della richiamata polizza non ha una finalità previdenziale, volta a garantire all’iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale e, pertanto, la rendita in esame non è riconducibile nell’ambito dei redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e, dunque, si ritiene che l’Istante non possa accedere al regime di favore previsto dall’articolo 24ter del TUIR.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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