TRIBUTI

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19516 depositata il 15 luglio 2025 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa

Effetti differiti, ai soli fini tributari e contributivi, della cancellazione della società dal registro delle imprese

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n.19491 depositata il 15 luglio 2025, intervenendo in tema degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, ha ribadito il principio secondo cui "In base all'art. 28, comma 4, cit. l'effetto estintivo della società (di persone o di capitali), qualora derivi da una cancellazione dal [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19491 depositata il 15 luglio 2025 – In virtù dell’art. 28, comma 4, cit. l’effetto estintivo della società (di persone o di capitali), qualora derivi da una cancellazione dal registro disposta su richiesta, come nel presente caso, è differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, con differimento limitato al settore tributario e contributivo (“ai soli fini”), nel senso che l’estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la “validità” e l'”efficacia” sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contributi, sanzioni e interessi

In virtù dell'art. 28, comma 4, cit. l'effetto estintivo della società (di persone o di capitali), qualora derivi da una cancellazione dal registro disposta su richiesta, come nel presente caso, è differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, con differimento limitato al settore tributario e contributivo ("ai soli fini"), nel senso che l'estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la "validità" e l'"efficacia" sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contributi, sanzioni e interessi

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 112 depositata il 18 luglio 2025 – Illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»

Illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»

Indici sintetici di affidabilità fiscale – Periodo d’imposta 2024 – Circolare n. 11/E del 18 luglio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Circolare n. 11/E del 18 luglio 2025 Indici sintetici di affidabilità fiscale - Periodo d’imposta 2024 SOMMARIO Premessa 1. La nuova classificazione ATECO 2025 1.1. Novità della classificazione ATECO 2025 1.2. Impatto della nuova classificazione sugli ISA 1.3. Cosa deve fare il contribuente 2. Gli interventi normativi in materia di ISA [...]

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 17, sentenza n. 1 depositata il 2 gennaio 2025 – Il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi si prescrive in cinque anni rispettivamente ai sensi dell’art. 20, co. 3, del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 e dell’art. 2948 c.c. Con riferimento alle sanzioni, in particolare, il regime prescrizionale di cui alla normativa speciale è generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario che non può, pertanto, essere limitato alle sanzioni non contestuali all’atto impositivo

Il diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi si prescrive in cinque anni rispettivamente ai sensi dell’art. 20, co. 3, del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 e dell’art. 2948 c.c. Con riferimento alle sanzioni, in particolare, il regime prescrizionale di cui alla normativa speciale è generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario che non può, pertanto, essere limitato alle sanzioni non contestuali all’atto impositivo

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 2, sentenza n. 7355 depositata il 31 dicembre 2024 – La somma di denaro recuperata per canoni già versati dal contribuente nei confronti degli altri obbligati in solido non costituisce reddito autonomo o diverso e, pertanto, non è soggetta a ritenuta

La somma di denaro recuperata per canoni già versati dal contribuente nei confronti degli altri obbligati in solido non costituisce reddito autonomo o diverso e, pertanto, non è soggetta a ritenuta

Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, sezione n. 1, sentenza n. 1196 depositata il 20 dicembre 2024 – In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall’ art.12, comma 2 , del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1° luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni. Viceversa, le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art.12 – le quali raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l’omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all’estero -, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio tempus regit actum.

In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall' art.12, comma 2 , del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1° luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni. Viceversa, le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art.12 - le quali raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero -, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio tempus regit actum.

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