TRIBUTI

Disciplina IVA–Intervento della stabile organizzazione nelle operazioni di cessione ed acquisto di beni territorialmente rilevanti in Italia – Risposta n. 193 del 24 luglio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 193 del 24 luglio 2025 Disciplina IVA–Intervento della stabile organizzazione nelle operazioni di cessione ed acquisto di beni territorialmente rilevanti in Italia Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Alfa (anche ''la Società'' o ''Casa madre''), società stabilita in un Paese UE, appartenente [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19787 depositata il 17 luglio 2025 – In tema di pagamento dell’IVA mediante compensazione infragruppo, la prestazione della cauzione ha carattere obbligatorio, sicché è legittima l’erogazione della sanzione stabilita per il mancato versamento d’imposta, senza che ciò comporti una violazione dei principi comunitari di proporzionalità e neutralità dell’IVA, non potendo considerarsi adempiuti i relativi obblighi sostanziali, poiché, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, che rinvia all’art. 38 bis, comma 2, del D.P.R. citato, solo a seguito della prestazione della cauzione si realizza la fattispecie compensativa ed il contribuente può ottenere i rimborsi indicati

In tema di pagamento dell'IVA mediante compensazione infragruppo, la prestazione della cauzione ha carattere obbligatorio, sicché è legittima l'erogazione della sanzione stabilita per il mancato versamento d'imposta, senza che ciò comporti una violazione dei principi comunitari di proporzionalità e neutralità dell'IVA, non potendo considerarsi adempiuti i relativi obblighi sostanziali, poiché, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, che rinvia all'art. 38 bis, comma 2, del D.P.R. citato, solo a seguito della prestazione della cauzione si realizza la fattispecie compensativa ed il contribuente può ottenere i rimborsi indicati

La deduzione degli ammortamenti nei contratti di affitto d’azienda: disciplina civilistica, rilevanza fiscale e onere della prova

La disciplina fiscale consente che le parti del contratto di affitto di azienda possano derogare convenzionalmente alla disciplina civilistica di cui all’art. 2561 c.c. e nel caso in cui l’affittuario non assuma convenzionalmente l’obbligo di mantenimento in efficienza del compendio aziendale il diritto di deduzione degli ammortamenti non viene traslata sul reddito dell’affittuario

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19653 depositata il 16 luglio 2025 – La disciplina fiscale consente che le parti del contratto di affitto di azienda possano derogare convenzionalmente alla disciplina civilistica di cui all’art. 2561, secondo comma, c.c., nel caso in cui l’affittuario non assuma convenzionalmente l’obbligo di mantenimento in efficienza del compendio aziendale. In questo caso, la titolarità del diritto di deduzione degli ammortamenti non viene traslata sul reddito dell’affittuario, come previsto dall’art. 102, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986

La disciplina fiscale consente che le parti del contratto di affitto di azienda possano derogare convenzionalmente alla disciplina civilistica di cui all’art. 2561, secondo comma, c.c., nel caso in cui l’affittuario non assuma convenzionalmente l’obbligo di mantenimento in efficienza del compendio aziendale. In questo caso, la titolarità del diritto di deduzione degli ammortamenti non viene traslata sul reddito dell’affittuario, come previsto dall’art. 102, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986

La nozione tributaristica di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, in quanto non può escludersi la qualità di imprenditore anche in colui il quale compia un unico affare, anche se la mera locazione di immobili a terzi non equivale necessariamente ad una vera e propria attività commerciale produttiva di reddito d’impresa

La nozione tributaristica di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, in quanto non può escludersi la qualità di imprenditore anche in colui il quale compia un unico affare, anche se la mera locazione di immobili a terzi non equivale necessariamente ad una vera e propria attività commerciale produttiva di reddito d’impresa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19475 depositata il  15 luglio 2025 – La nozione tributaristica di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, giacchè l’art. 55 del TUIR intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 c.c., pur se non organizzate in forma di impresa, e prescinde, quindi, dal requisito organizzativo

La nozione tributaristica di impresa commerciale non coincide con quella civilistica, giacchè l’art. 55 del TUIR intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 c.c., pur se non organizzate in forma di impresa, e prescinde, quindi, dal requisito organizzativo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16988 depositata il  24 giugno 2025 – L’art. 29, comma 1, a), del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010 e succ. modific., nulla ha innovato riguardo alla notifica dell’atto impositivo, limitandosi a prevedere, in considerazione della necessità di operare la “concentrazione della riscossione nell’accertamento”, come espressamente recita la rubrica della disposizione in esame, che l’avviso di accertamento rechi anche l’intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell’atto c.d. impoesattivo

L’art. 29, comma 1, a), del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010 e succ. modific., nulla ha innovato riguardo alla notifica dell'atto impositivo, limitandosi a prevedere, in considerazione della necessità di operare la "concentrazione della riscossione nell'accertamento", come espressamente recita la rubrica della disposizione in esame, che l'avviso di accertamento rechi anche l'intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell'atto c.d. impoesattivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19775 depositata il 17 luglio 2025 – Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito

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