TRIBUTI

IVA – Importazioni di “geni modificati” per sperimentazione clinica – art. 68 d.P.R. n. 633 del 1972 – Risposta n. 410 del 4 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 410 del 4 agosto 2022 IVA - Importazioni di "geni modificati" per sperimentazione clinica - art. 68 d.P.R. n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  La società ALFA (di seguito, anche "ALFA", la "Società" o l'"Istante") fa parte del [...]

IVA – Criteri di territorialità applicabili a corsi di formazione on line – artt. 7- ter e 7-quinquies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Risposta n. 409 del 4 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 409 del 4 agosto 2022 IVA - Criteri di territorialità applicabili a corsi di formazione on line - artt. 7- ter e 7-quinquies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  L'Istante ALFA, società facente parte del [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 22689 depositata il 20 luglio 2022 – In tema di accertamento tributario mediante studi di settore, ai fini del riparto degli oneri probatori, grava sul contribuente l’onere di allegare, ed anche di provare – ancorché senza limitazioni di mezzi e di contenuto – la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre sull’ente impositore quello di dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento

In tema di accertamento tributario mediante studi di settore, ai fini del riparto degli oneri probatori, grava sul contribuente l'onere di allegare, ed anche di provare - ancorché senza limitazioni di mezzi e di contenuto - la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre sull'ente impositore quello di dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 22811 depositata il 20 luglio 2022 – L’espansione nel tempo del giudicato esterno così formatosi presuppone dunque – in contesto di invarianza normativa – che tra le diverse annualità sussista identità e continuità di presupposti fattuali costitutivi del rapporto impositivo; con conseguente permanenza degli effetti dell’accertamento operato con riguardo ad una determinata annualità. In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale

L’espansione nel tempo del giudicato esterno così formatosi presuppone dunque – in contesto di invarianza normativa - che tra le diverse annualità sussista identità e continuità di presupposti fattuali costitutivi del rapporto impositivo; con conseguente permanenza degli effetti dell’accertamento operato con riguardo ad una determinata annualità. In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale

Corte di Cassazione sentenza n. 22679 depositata il 20 luglio 2022 – In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento

In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 22672 depositata il 19 luglio 2022 – In tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall’art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in l. n. 214 del 2011, che consente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza dell’intervenuta deducibilità analitica dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, trova applicazione soltanto con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. cit., era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

In tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in l. n. 214 del 2011, che consente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza dell'intervenuta deducibilità analitica dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, trova applicazione soltanto con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. cit., era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

Corte di Cassazione ordinanza n. 22671 depositata il 19 luglio 2022 – In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale “vis expansiva” dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione  sulla  base  dei  dati  forniti  dallo  stesso contribuente o acquisiti documentalmente

In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione  sulla  base  dei  dati  forniti  dallo  stesso contribuente o acquisiti documentalmente

Corte di Cassazione sentenza n. 22558 depositata il 19 luglio 2022 – In caso di classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), l’attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura Docfa è determinata con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell’immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenenclo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale

In caso di classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), l'attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura Docfa è determinata con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenenclo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale

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