TRIBUTI

Fatture elettroniche tra fine del regime transitorio e pagamento dell’imposta di bollo – FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 04 ottobre 2022, n. 13

FONDAZIONE STUDI CDL - Circolare 04 ottobre 2022, n. 13 Fatture elettroniche tra fine del regime transitorio e pagamento dell’imposta di bollo Sommario L'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2022 1.1. Fine del regime transitorio per l'emissione della fattura in modalità elettronica L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE E LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL [...]

Nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici previsto dall’articolo 32-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 – Applicabilità anche alle associazioni professionali – Criterio per la ripartizione in capo agli associati – Articolo 5 del Tuir – Risposta 04 ottobre 2022, n. 486 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 04 ottobre 2022, n. 486 Nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici previsto dall'articolo 32-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 - Applicabilità anche alle associazioni professionali - Criterio per la ripartizione in capo agli associati - Articolo 5 del Tuir Con l'istanza di interpello specificata [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 22440 depositata il 15 luglio 2022 – Le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per il regime agevolato di cui all’art. 1 della l. 16/12/1991, n. 398 se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi nei limiti del plafond previsto (pari ad € 400.000,00). Ai fini del computo di tale plafond trova applicazione il criterio di cassa

Le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per il regime agevolato di cui all’art. 1 della l. 16/12/1991, n. 398 se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi nei limiti del plafond previsto (pari ad € 400.000,00). Ai fini del computo di tale plafond trova applicazione il criterio di cassa

Regime PEX – situazione di “liquidazione di fatto” – residenza della società partecipata estera – criteri per l’individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato – articoli 47-bis e 87 del TUIR – Risposta n. 481 del 27 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 481 del 27 settembre 2022 Interpello ordinario ex art. 11, co. 1, lett. a), della L. n. 212 del 2000 - regime PEX - situazione di "liquidazione di fatto" - residenza della società partecipata estera - criteri per l'individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato - articoli [...]

Note di variazione IVA – Emissione in ipotesi di scissione societaria – Articolo 16, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 – Risposta 03 ottobre 2022, n. 484 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 03 ottobre 2022, n. 484 Note di variazione IVA - Emissione in ipotesi di scissione societaria - Articolo 16, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 22407 depositata il 15 luglio 2022 – L’omessa indicazione nell’avviso d’accertamento dell’aliquota applicata, costituisce una violazione meramente formale, priva di rilievo sostanziale, che non implica la nullità dell’avviso d’accertamento, rimanendo, comunque, indicata nell’atto impugnato l’aliquota applicata e del consequenziale quantum della pretesa erariale

L'omessa indicazione nell'avviso d'accertamento dell'aliquota applicata, costituisce una violazione meramente formale, priva di rilievo sostanziale, che non implica la nullità dell'avviso d'accertamento, rimanendo, comunque, indicata nell'atto impugnato l'aliquota applicata e del consequenziale quantum della pretesa erariale

Corte di Cassazione ordinanza n. 22303 depositata il 15 luglio 2022 – Al mandato senza rappresentanza è difatti riservato uno specifico trattamento ai fini dell’iva in base all’art. 6, paragrafo 4, della sesta direttiva , in virtù del quale qualora un soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto altrui partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio. La prestazione di servizi è da ritenere onerosa, e quindi imponibile,  purché  sia  ravvisabile  nesso  di  corrispettività  tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività

Al mandato senza rappresentanza è difatti riservato uno specifico trattamento ai fini dell'iva in base all'art. 6, paragrafo 4, della sesta direttiva , in virtù del quale qualora un soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto altrui partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio. La prestazione di servizi è da ritenere onerosa, e quindi imponibile,  purché  sia  ravvisabile  nesso  di  corrispettività  tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività

Corte di Cassazione ordinanza n. 22302 depositata il 15 luglio 2022 – In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. Questo può consistere anche nella inosservanza di norme tributarie ed è sufficiente, quindi, la coscienza e la volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. Questo può consistere anche nella inosservanza di norme tributarie ed è sufficiente, quindi, la coscienza e la volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa

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