TRIBUTI

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 28 luglio 2016, n. C-332/15 – Il diritto a detrazione previsto agli articoli da 167 a 192 della direttiva IVA, che è inteso a garantire la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, purché queste siano, in linea di principio, a loro volta soggette all’IVA, non può, di massima, essere soggetto a limitazioni e va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte, salvo che tale diritto viene invocato fraudolentemente o abusivamente. Poiché il diniego del diritto a detrazione è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, incombe alle autorità fiscali competenti dimostrare in termini giuridicamente sufficienti il ricorrere degli elementi oggettivi che comprovano l’esistenza di un’evasione o di un abuso

Il diritto a detrazione previsto agli articoli da 167 a 192 della direttiva IVA, che è inteso a garantire la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, purché queste siano, in linea di principio, a loro volta soggette all’IVA, non può, di massima, essere soggetto a limitazioni e va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte, salvo che tale diritto viene invocato fraudolentemente o abusivamente. Poiché il diniego del diritto a detrazione è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, incombe alle autorità fiscali competenti dimostrare in termini giuridicamente sufficienti il ricorrere degli elementi oggettivi che comprovano l’esistenza di un’evasione o di un abuso

Regime fiscale neo residenti. Articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917 – Risposta 14 febbraio 2022, n. 83 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 14 febbraio 2022, n. 83 Regime fiscale neo residenti. Articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La Società istante (di seguito, "Istante") è un istituto finanziario italiano appartenente [...]

Trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri – Quesiti sulla compilazione del tracciato XML – Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Risposta 14 febbraio 2022, n. 3 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 14 febbraio 2022, n. 3 Trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri - Quesiti sulla compilazione del tracciato XML - Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], nel prosieguo istante, onde poter fornire alle [...]

AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 14 febbraio 2022, n. 7/E – Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive non spettante, di cui all’articolo 182, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 14 febbraio 2022, n. 7/E Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive non spettante, di cui all’articolo 182, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 10 febbraio 2022, n. C-9/20 – L’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte sorga al momento della realizzazione dell’operazione nel caso in cui, in forza di una deroga nazionale ai sensi dell’articolo 66, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, l’imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore di beni o del prestatore di servizi solo al momento dell’incasso del corrispettivo e quest’ultimo non sia stato ancora versato

L’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte sorga al momento della realizzazione dell’operazione nel caso in cui, in forza di una deroga nazionale ai sensi dell’articolo 66, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, l’imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore di beni o del prestatore di servizi solo al momento dell’incasso del corrispettivo e quest’ultimo non sia stato ancora versato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4591 – In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4459 – In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione

In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4465 – Ogni qual volta il contraddittorio, nella procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, sia stato regolarmente attivato e il contribuente abbia omesso di parteciparvi, oppure, anche partecipando, non abbia allegato alcunché per spiegare lo scostamento, l’Ufficio non è più tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice  disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri

Ogni qual volta il contraddittorio, nella procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, sia stato regolarmente attivato e il contribuente abbia omesso di parteciparvi, oppure, anche partecipando, non abbia allegato alcunché per spiegare lo scostamento, l'Ufficio non è più tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice  disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri

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