CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4591

Tributi – Accertamento – Prescrizione – Raddoppio dei termini – Informativa di reato

Rilevato che

1. la causa riguarda l’opposizione di Z.X. all’avviso di accertamento ai fini Irpef, per il 2002, del reddito di partecipazione nella M.L. S.r.l., anch’essa destinataria di un atto impositivo, divenuto definitivo per un precedente giudicato, che rettificava il (minore) reddito dichiarato dalla società. Nel corso del giudizio l’Amministrazione finanziaria emise un provvedimento di autotutela parziale (datato 27/10/2010) che rideterminava la pretesa erariale a causa della minore quota di partecipazione del contribuente nella società di capitali, che veniva ridotta dal 50% al 33%;

2. la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 147/11/11, accolse il ricorso ed annullò l’atto impositivo in ragione della decadenza dell’ente impositore dal potere accertativo;

3. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio ha confermato la sentenza di primo grado testualmente (pag. 3 della sentenza) rilevando che: «il reddito percepito dal socio sarebbe conseguente del reddito accertato in capo alla società e divenuto definitivo in quanto non appellato, tuttavia in data 23/04/2010 veniva inviata alla Procura della Repubblica un’informativa circa il caso di specie, in tal caso non è una denuncia penale, e di conseguenza non potrà avere le conseguenze di carattere tributario relative al procedimento penale. L’Ufficio è decaduto per decadenza dei termini in quanto i termini di accertamento si sarebbero raddoppiati solo nel caso relativo alle condizioni specifiche delle nuove norme tributarie (sent. 247/2011 Corte Costituzionale raddoppio dei termini)»;

4. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con due motivi per la cassazione della sentenza d’appello e il contribuente ha resistito con controricorso, illustrato con una memoria;

5. in seguito all’istanza del contribuente, datata 14/01/2019, di sospensione del giudizio in vista dell’adesione alla definizione agevolata della controversia, questa Corte (in diversa composizione), con ordinanza del 29/01/2019, ha sospeso il giudizio, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, e ha rinviato la causa a nuovo ruolo. La procedura di definizione agevolata della controversia non si è successivamente perfezionata e il processo è proseguito;

6. il prossimità dell’udienza camerale il contribuente ha chiesto la discussione orale della causa, in pubblica udienza;

Considerato che

a. preliminarmente, l’istanza del contribuente di discussione orale della causa in pubblica udienza va disattesa. Si ribadisce l’orientamento di questa Corte (Cass. 28/01/2022, n. 2642) per il quale «ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, quale prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall’art. 7, comma 1, del D.L. 23 luglio 2021 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021 n. 126, l’istanza in questione è proponibile soltanto con riguardo ai procedimenti assoggettati per legge ex post al rito camerale che erano stati originariamente proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli artt. 374, 375, ultimo comma, e 379 cod. proc. civ., ma non anche con riguardo ai procedimenti che erano stati originariamente proposti per la trattazione in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.», (com’è il caso di specie);

1. con il primo motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 D.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia premette che l’accertamento relativo all’anno 2002 è stato notificato all’interessato in data 24/04/2010; dopodiché ascrive alla sentenza impugnata di non avere rilevato che il presupposto per l’operatività del termine raddoppiato di accertamento, di cui al terzo comma dell’art. 43, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, non era costituito dalla presentazione di una denuncia penale per un reato fiscale, ma semplicemente dalla sussistenza delle condizioni (nella specie incontestabilmente esistenti) per formulare una denuncia penale per uno dei reati previsti e puniti dal d.lgs. n. 74 del 2000;

2. con il secondo motivo [«In subordine: motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine ad un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.»], ove la sentenza debba essere interpretata nel senso della ravvisata insussistenza delle condizioni per la denuncia penale, l’Agenzia critica il giudice d’appello per non avere tenuto conto della circostanza che la violazione addebitata al contribuente integrava esattamente il reato di dichiarazione infedele previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, e pertanto imponeva l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., fermo restando la stridente illogicità della decisione della C.T.R. che ha inspiegabilmente negato che l’informativa di reato inviata dall’ufficio finanziario al Pubblico ministero (e trascritta nel motivo di ricorso) fosse una “denuncia penale”;

3.1. i due motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati;

per un verso, in relazione al dedotto vizio di motivazione, è censurabile l’asserzione della C.T.R. che, senza chiarirne il motivo e trascurando l’inequivocabile natura dell’atto, ha negato che l’informativa di reato ex art. 331, cod. proc. pen., diretta alla Procura della Repubblica di Tivoli, integrasse a tutti gli effetti una denuncia penale per reati fiscali, quale presupposto senz’altro idoneo ai fini del raddoppio del termine di accertamento tributario;

per altro verso, la sentenza impugnata laddove afferma che, ai fini del raddoppio del termine di accertamento, era necessaria la presentazione di una denuncia penale per uno dei reati fiscali ex d.lgs. n. 74 del 2000 (denuncia che, per altro, come suaccennato, esisteva ed era stata inoltrata al Pubblico ministero), si discosta dal consueto orientamento sezionale, che il Collegio condivide e qui ripropone, per il quale «In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011» (Cass. 28/06/2019, n. 17586; in senso conforme, ex multis, Cass. 28/04/2021, n. 11156);

4. ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.