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Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito. Applicazione della ritenuta convenzionale ai partecipanti a un fondo fiscalmente trasparente – Risposta 13 gennaio 2022, n. 19 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 13 gennaio 2022, n. 19 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito. Applicazione della ritenuta convenzionale ai partecipanti a un fondo fiscalmente trasparente Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Alfa (in breve, "istante") è una società di gestione del risparmio appartenente al gruppo [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 13 gennaio 2022, n. C-156/20 – L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non può essere considerata dovuta o assolta, ai sensi di tale disposizione, e non è dunque detraibile dal soggetto passivo qualora, da un lato, quest’ultimo e il suo prestatore abbiano erroneamente ritenuto, sulla base di un’interpretazione errata del diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali, che le prestazioni di cui trattasi fossero esenti da IVA e che, di conseguenza, le fatture emesse non la menzionassero, in un contesto in cui il contratto stipulato tra tali due soggetti prevede che, se detta imposta fosse dovuta, il beneficiario della prestazione dovrebbe sostenerne il costo, e qualora, dall’altro, non sia stata intrapresa in tempo utile alcuna iniziativa diretta al recupero dell’IVA, cosicché qualsiasi azione del prestatore e dell’amministrazione finanziaria e doganale volta al recupero dell’IVA omessa è prescritta

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non può essere considerata dovuta o assolta, ai sensi di tale disposizione, e non è dunque detraibile dal soggetto passivo qualora, da un lato, quest’ultimo e il suo prestatore abbiano erroneamente ritenuto, sulla base di un’interpretazione errata del diritto dell’Unione da parte delle autorità nazionali, che le prestazioni di cui trattasi fossero esenti da IVA e che, di conseguenza, le fatture emesse non la menzionassero, in un contesto in cui il contratto stipulato tra tali due soggetti prevede che, se detta imposta fosse dovuta, il beneficiario della prestazione dovrebbe sostenerne il costo, e qualora, dall’altro, non sia stata intrapresa in tempo utile alcuna iniziativa diretta al recupero dell’IVA, cosicché qualsiasi azione del prestatore e dell’amministrazione finanziaria e doganale volta al recupero dell’IVA omessa è prescritta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 gennaio 2022, n. 746 – E’ stata affermata l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; ciò per l’impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.), e della oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.)

E' stata affermata l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.), e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 gennaio 2022, n. 735 – La co-intestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto (art. 1854 cod. civ.), sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tuttavia, detta presunzione dà luogo solo all’inversione dell’onere della prova e può essere superata dalla prova contraria – anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti – che rimane a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa

La co-intestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto (art. 1854 cod. civ.), sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; tuttavia, detta presunzione dà luogo solo all'inversione dell'onere della prova e può essere superata dalla prova contraria - anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti - che rimane a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 gennaio 2022, n. 700 – I vincoli di destinazione -tra i quali rientra il trust- non sono in sé sempre tassabili ai sensi dell’art.2, l. 286/2006, ma lo sono solo se determinano un trasferimento di beni e diritti a titolo liberale e definitivo, dovendosi quindi, da un lato, escludere la tassazione del trust all’atto della segregazione di beni e diritti (posto che il trasferimento al trustee è gratuito ma non liberale e provvisorio e non definitivo), dall’altro lato, attendere trasferimento in favore di soggetti beneficiari

I vincoli di destinazione -tra i quali rientra il trust- non sono in sé sempre tassabili ai sensi dell’art.2, l. 286/2006, ma lo sono solo se determinano un trasferimento di beni e diritti a titolo liberale e definitivo, dovendosi quindi, da un lato, escludere la tassazione del trust all'atto della segregazione di beni e diritti (posto che il trasferimento al trustee è gratuito ma non liberale e provvisorio e non definitivo), dall'altro lato, attendere trasferimento in favore di soggetti beneficiari

Configurabilità di una stabile organizzazione all’estero ai fini dell’opzione per il regime di branch exemption – Risposta 12 gennaio 2022, n. 18 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 12 gennaio 2022, n. 18 Configurabilità di una stabile organizzazione all'estero ai fini dell'opzione per il regime di branch exemption Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA S.r.l. (di seguito, "ALFA" o "istante") è una società partecipata da Beta, che ne detiene 1'85,7 per cento delle [...]

Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito. Applicazione della ritenuta convenzionale al partner di partnership britannica – Risposta 12 gennaio 2022, n. 17 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 12 gennaio 2022, n. 17 Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito. Applicazione della ritenuta convenzionale al partner di partnership britannica Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Alfa LP (in breve, "istante", "Partnership" o "Alfa") è una Limited Partnership istituita, in [...]

Imposta sui servizi digitali. Criteri per il calcolo della soglia di 750 milioni di euro, prevista dall’articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Risposta 12 gennaio 2022, n. 16 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 12 gennaio 2022, n. 16 Imposta sui servizi digitali. Criteri per il calcolo della soglia di 750 milioni di euro, prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Il X XXXXX 20XX, la [...]

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