TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2021, n. 20033 – In tema di accertamento delle Imposte sui redditi, l’art. 32, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi

In tema di accertamento delle Imposte sui redditi, l'art. 32, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi. A fronte di detta presunzione legale il contribuente è onerato di fornire la prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo (Cass. n. 19971 del 2016; Cass. n. 22502 del 2011); - in tema di IVA, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2 (in virtù della quale le movimentazioni di denaro, nella specie bancarie, risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2021, n. 20019 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19894 – In tema d’IVA. in attuazione del principio di cartolarità posto a base del sistema impositivo va escluso il diritto alla detrazione, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti non assumendo rilievo che il cessionario abbia versato al cedente l’ammontare del tributo sulla base della regolarità formale dell’operazione dal punto di vista contabile e fiscale, atteso che l’imposta è dovuta ogniqualvolta la fattura sia emessa, seppure per un’operazione non avvenuta o non avvenuta nei termini in essa descritti

In tema d'IVA. in attuazione del principio di cartolarità posto a base del sistema impositivo va escluso il diritto alla detrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti non assumendo rilievo che il cessionario abbia versato al cedente l'ammontare del tributo sulla base della regolarità formale dell'operazione dal punto di vista contabile e fiscale, atteso che l'imposta è dovuta ogniqualvolta la fattura sia emessa, seppure per un'operazione non avvenuta o non avvenuta nei termini in essa descritti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19866 – In tema di imposta di registro, è integrata una cessione d’azienda e non di singoli beni ove gli stessi, nel loro complesso, siano potenzialmente utilizzabili per l’attività produttiva, non assumendo rilevanza l’attuale esercizio dell’impresa

In tema di imposta di registro, è integrata una cessione d'azienda e non di singoli beni ove gli stessi, nel loro complesso, siano potenzialmente utilizzabili per l'attività produttiva, non assumendo rilevanza l'attuale esercizio dell'impresa

AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 28 giugno 2021, n. 24 – Sistema degli esportatori registrati (rex): proroga dell’avvio della fase 2 del portale dell’operatore

AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 28 giugno 2021, n. 24 Sistema degli esportatori registrati (rex): proroga dell’avvio della fase 2 del portale dell’operatore Con la Circolare n. 4/2021 (prot. n. 20588/RU del 20 gennaio 2021) è stato annunciato l’avvio del Portale dell’Operatore, a far data dal 25 gennaio u.s., per consentire la presentazione elettronica delle [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 luglio 2021, n. 19738 – Operazioni in sospensione d’imposta – Omessa comunicazione di dichiarazione d’intenti

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 luglio 2021, n. 19738 Tributi - IVA - Esportatore abituale - Operazioni in sospensione d’imposta - Omessa comunicazione di dichiarazione d’intenti - Sanzioni Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di II grado di Bolzano, depositata il 30 giugno [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2021, n. 19753 – L’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata

L'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata

Modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti – Articolo 150 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) e articolo 10, commi 1, lettera d-bis), e 2-bis del Testo unico delle imposte sui redditi – Circolare 14 luglio 2021, n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 14 luglio 2021, n. 8/E Modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti - Articolo 150 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) e articolo 10, commi 1, lettera d-bis), e 2-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente [...]

Torna in cima