TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2021, n. 19763 – In materia tributaria, qualora l’avviso di accertamento sia stato notificato ad una società, e la stessa risulti successivamente estinta mediante cancellazione volontaria dal registro delle imprese, vicenda che determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore, l’ex liquidatore della società non dispone della legittimazione ad impugnare l’atto impositivo, venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo che richiede, sin dal primo grado del giudizio, una pronuncia declinatoria di rito

In materia tributaria, qualora l'avviso di accertamento sia stato notificato ad una società, e la stessa risulti successivamente estinta mediante cancellazione volontaria dal registro delle imprese, vicenda che determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore, l'ex liquidatore della società non dispone della legittimazione ad impugnare l'atto impositivo, venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo che richiede, sin dal primo grado del giudizio, una pronuncia declinatoria di rito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19388 – In tema di condono fiscale, la consegna al contribuente di un processo verbale di constatazione, redatto all’esito di una verifica della Guardia di Finanza “con esito positivo”, rende inoperante la definizione automatica per l’anno a cui si riferisce, prevista dall’art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, analogamente alla notifica del predetto verbale

In tema di condono fiscale, la consegna al contribuente di un processo verbale di constatazione, redatto all'esito di una verifica della Guardia di Finanza "con esito positivo", rende inoperante la definizione automatica per l'anno a cui si riferisce, prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, analogamente alla notifica del predetto verbale

CORTE DI CASASZIONE – Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19899 – In tema di rappresentanza processuale delle società di capitali, la mancanza di “legitimatio ad processum” per difetto di potere rappresentativo può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, a condizione che la controparte, consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, fornisca la prova dell’insussistenza di tale potere

In tema di rappresentanza processuale delle società di capitali, la mancanza di "legitimatio ad processum" per difetto di potere rappresentativo può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, a condizione che la controparte, consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, fornisca la prova dell'insussistenza di tale potere

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ABRUZZO – Sentenza 18 giugno 2021, n. 478 – In tema di imposta sui redditi, poiché avverso l’accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d’impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d’impugnazione dell’accertamento in questione che, invece, in conformità alla ratio dell’istituto, deve ritenersi intangibile

In tema di imposta sui redditi, poiché avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d'impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento in questione che, invece, in conformità alla ratio dell'istituto, deve ritenersi intangibile

Attività di somministrazione di carburante mediante un contratto di commissione con le stazioni di servizio e un contratto di somministrazione con i propri clienti (autotrasportatori) – Trattamento IVA – Risposta 12 luglio 2021, n. 473 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 12 luglio 2021, n. 473 Attività di somministrazione di carburante mediante un contratto di commissione con le stazioni di servizio e un contratto di somministrazione con i propri clienti (autotrasportatori) - Trattamento IVA Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA s.r.l. (di seguito, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2021, n. 19859 – Ai sensi dell’art. 1, legge 16 dicembre 1991, n. 398, è stato riconosciuto, a determinate condizioni, un particolare regime agevolato «alle associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche»; il regime agevolato riguarda particolari modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi

Ai sensi dell’art. 1, legge 16 dicembre 1991, n. 398, è stato riconosciuto, a determinate condizioni, un particolare regime agevolato «alle associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche»; il regime agevolato riguarda particolari modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19443 – La notifica dell’avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del “de cuius”, è nulla ove gli eredi abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notificazione

La notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del "de cuius", è nulla ove gli eredi abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notificazione

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