TRIBUTI

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 17 giugno 2021, n. C-58/20 e C-59/20 – L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dal fondo dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, nonché la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato esclusivamente per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano nell’esenzione prevista nella disposizione medesima, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d’investimento, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dal fondo dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, nonché la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato esclusivamente per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni rientrano nell’esenzione prevista nella disposizione medesima, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi stessi, ancorché dette prestazioni di servizi non siano interamente esternalizzate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2021, n. 17476 – Le persone fisiche che hanno versato imposte per il triennio 1990-1993 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni

Le persone fisiche che hanno versato imposte per il triennio 1990-1993 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17017 – Illegittimità dell’autonomo utilizzo in compensazione orizzontale con tributi propri del credito della società controllata precedente all’opzione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17017 Tributi - IVA di gruppo - Credito della società controllata precedente all’opzione - Mancato trasferimento nella liquidazione di gruppo - Autonomo utilizzo in compensazione orizzontale con tributi propri - Illegittimità Rilevato che L'Agenzia delle Entrate impugna per cassazione, con tre motivi, la decisione della CTR [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17017 – Il regime dell’iva di gruppo è mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti Iva delle società del gruppo (cd. compensazione verticale) e versa l’imposta a debito, oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso

Il regime dell'iva di gruppo è mera procedura liquidatoria e di versamento del tributo, in virtù della quale la capogruppo compensa le eccedenze di credito e i debiti Iva delle società del gruppo (cd. compensazione verticale) e versa l'imposta a debito, oppure computa la differenza a credito nel periodo successivo, salvo chiederne il rimborso

Rinuncia a legato di rendita vitalizia seguita da donazione di somma di denaro (articolo 2 D.L. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 286 del 2006) – Risposta 16 giugno 2021, n. 414 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 16 giugno 2021, n. 414 ART. 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Rinuncia a legato di rendita vitalizia seguita da donazione di somma di denaro (articolo 2 D.L. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 286 del 2006) Con l'istanza di [...]

Investimenti da parte di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani – Articolo 7, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 – Risposta 16 giugno 2021, n. 409 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 16 giugno 2021, n. 409 Investimenti da parte di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani - Articolo 7, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 - Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società istante (di seguito "Istante" o [...]

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