TRIBUTI

Superbonus – Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) – Presentazione attestazione della congruità delle spese entro la fine dei lavori – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio) – Risposta 16 giugno 2021, n. 410 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 16 giugno 2021, n. 410 Superbonus - Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) - Presentazione attestazione della congruità delle spese entro la fine dei lavori - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio) Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17127 – In tema di imposta di donazione, registro ed ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale

In tema di imposta di donazione, registro ed ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17018 – In tema di condono fiscale, dalla incompatibilità con il diritto dell’Unione europea del condono per IVA di cui alla l. n. 289 del 2002 non discende la disapplicazione dell’art. 10 della I. citata, che dispone la proroga di due anni dei termini per l’accertamento, poiché tale norma non comporta alcuna rinuncia al pagamento di quanto dovuto per tale imposta, ma anzi ne costituisce un rafforzamento dell’accertamento e della riscossione

In tema di condono fiscale, dalla incompatibilità con il diritto dell'Unione europea del condono per IVA di cui alla l. n. 289 del 2002 non discende la disapplicazione dell'art. 10 della I. citata, che dispone la proroga di due anni dei termini per l'accertamento, poiché tale norma non comporta alcuna rinuncia al pagamento di quanto dovuto per tale imposta, ma anzi ne costituisce un rafforzamento dell'accertamento e della riscossione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2021, n. 16829 – Ove la rettifica non avvenga in base a una originaria previsione contrattuale, né in forza di un evento esterno alla volontà delle parti, tali da porre retroattivamente nel nulla l’originaria operazione imponibile, bensì in forza di un accordo sopravvenuto tra le parti, la nota di variazione non può essere emessa oltre l’anno dall’effettuazione dall’operazione imponibile. Nel qual caso, non può farsi luogo alla riduzione della base imponibile per sopravvenuto accordo tra le parti ove la nota di variazione sia emessa tardivamente, ovvero oltre il suddetto termine

Ove la rettifica non avvenga in base a una originaria previsione contrattuale, né in forza di un evento esterno alla volontà delle parti, tali da porre retroattivamente nel nulla l'originaria operazione imponibile, bensì in forza di un accordo sopravvenuto tra le parti, la nota di variazione non può essere emessa oltre l'anno dall'effettuazione dall'operazione imponibile. Nel qual caso, non può farsi luogo alla riduzione della base imponibile per sopravvenuto accordo tra le parti ove la nota di variazione sia emessa tardivamente, ovvero oltre il suddetto termine

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2021, n. 16792 – Il presupposto impositivo dell’imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi degli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 507 del 1993, l’oggetto del tributo va individuato nel “mezzo disponibile” e non nel “mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari” né, tantomeno, nell’attività di diffusione di tali messaggi

Il presupposto impositivo dell'imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi degli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 507 del 1993, l'oggetto del tributo va individuato nel "mezzo disponibile" e non nel "mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari" né, tantomeno, nell'attività di diffusione di tali messaggi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2021, n. 16479 – In tema di incremento dell’aliquota Irap, ha affermato che l’Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 anche per rettificare l’imposta indicata in dichiarazione in base all’applicazione di una diversa aliquota rispetto a quella individuata dal contribuente, atteso che da un lato tale attività si traduce nella correzione di un mero errore di calcolo e dall’altro non assume rilievo l’inconsapevolezza dell’errore del dichiarante

In tema di incremento dell'aliquota Irap, ha affermato che l'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 anche per rettificare l'imposta indicata in dichiarazione in base all'applicazione di una diversa aliquota rispetto a quella individuata dal contribuente, atteso che da un lato tale attività si traduce nella correzione di un mero errore di calcolo e dall'altro non assume rilievo l'inconsapevolezza dell'errore del dichiarante

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 giugno 2021, n. 15860 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza dei destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; in tema di imposte sui redditi i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti – siano o meno inseriti in una cd. frode carosello – sono deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti

In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza dei destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; in tema di imposte sui redditi i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti - siano o meno inseriti in una cd. frode carosello - sono deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti

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