TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 giugno 2021, n. 16450 – In tema di sanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali è necessario accertare in concreto, con valutazione in fatto riservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo; in assenza di tale pregiudizio, la violazione resta formale perché lesiva per l’esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria

In tema di sanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali è necessario accertare in concreto, con valutazione in fatto riservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo; in assenza di tale pregiudizio, la violazione resta formale perché lesiva per l'esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria

L'esistenza di una fattura che sia conforme ai requisiti di forma e contenuto richiesti dalla vigente disciplina, in quanto tale, fa presumere la verità di quanto ivi rappresentato, sicché costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'Iva; la possibilità di escludere il riconoscimento del diritto alla detrazione può tuttavia fondarsi, oltre che sulla contestazione della esistenza oggettiva delle operazioni, anche sull'accertamento che le stesse sono soggettivamente inesistenti, cioè che sono state rese al destinatario, che le ha effettivamente ricevute, da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione rappresentata nella fattura

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16750 – In materia d’IVA, in virtù del principio fondamentale di neutralità, la società ritenuta non operativa può portare in detrazione l’imposta assolta, anche se non abbia presentato l’interpello disapplicativo, salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta o comunque effettivamente elusiva, potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui all’art. 30 comma 4 bis, della l. n. 724 del 1994 e di cui all’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ma anche in sede processuale

In materia d'IVA, in virtù del principio fondamentale di neutralità, la società ritenuta non operativa può portare in detrazione l'imposta assolta, anche se non abbia presentato l'interpello disapplicativo, salvo che i costi siano fittizi e sia, perciò, configurabile una fattispecie fraudolenta o comunque effettivamente elusiva, potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui all'art. 30 comma 4 bis, della l. n. 724 del 1994 e di cui all'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ma anche in sede processuale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16749 – In presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, l’Amministrazione finanziaria ben può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), e dell’art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, su base presuntiva il reddito del contribuente

In presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, l'Amministrazione finanziaria ben può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, su base presuntiva il reddito del contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16690 – Per la persona fisica, il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto di superficie costituisce reddito diverso ex articolo 81, comma 1, lettera b), vecchia numerazione, oggi articolo 67, del Tuir, qualora si tratti di area edificabile. In tal caso, la plusvalenza sarà calcolata nella differenza tra il costo, rivalutato e maggiorato delle spese, ed il prezzo di vendita

Per la persona fisica, il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto di superficie costituisce reddito diverso ex articolo 81, comma 1, lettera b), vecchia numerazione, oggi articolo 67, del Tuir, qualora si tratti di area edificabile. In tal caso, la plusvalenza sarà calcolata nella differenza tra il costo, rivalutato e maggiorato delle spese, ed il prezzo di vendita

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16677 – L’obbligo della motivazione prevede la necessità di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’Amministrazione, al fine di consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa e di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa

L'obbligo della motivazione prevede la necessità di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione, al fine di consentire al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa e di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16539 – In tema di imposta di registro, l’art. 22, comma primo, del d.P.R. n. 131 del 1986, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, purché nell’enunciazione siano evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell’atto cui si fa riferimento

In tema di imposta di registro, l'art. 22, comma primo, del d.P.R. n. 131 del 1986, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, purché nell'enunciazione siano evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell'atto cui si fa riferimento

Corte di Cassazione sentenza n. 6548 depositata il 27 aprile 2012  – La deducibilità del costo non postula che esso sia stato sostenuto per realizzare una specifica componente attiva del reddito, ma è sufficiente che esso sia inerente in senso ampio all’impresa, “ossia che tale costo sia stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili”

La deducibilità del costo non postula che esso sia stato sostenuto per realizzare una specifica componente attiva del reddito, ma è sufficiente che esso sia inerente in senso ampio all'impresa, "ossia che tale costo sia stato sostenuto al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili"

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