TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13375 – Esclusione dall’esenzione dalla TARI di un edificio non destinato al culto

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13375 Tributi - TARI - Pontificio Istituto biblico - Patto lateranense - Esenzione - Esclusione Ritenuto che A., A: spa Roma, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l'appello del contribuente, in controversia [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 maggio 2021, n. 12489 – La previsione di cui all’art. 60-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel contemplare la responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell’IVA da parte del cedente per le cessioni dei beni individuati dal d.m. 22 dicembre 2005, qualora siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale, presuppone l’effettività dell’operazione, sia sul piano oggettivo che soggettivo, sicché è consentito al cessionario portare in detrazione l’imposta non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale; inoltre grava sull’Ufficio ‘onere di provare unicamente le due circostanze di fatto relative all’omesso versamento dell’iva da parte del cedente e all’inferiorità al valore di mercato del prezzo praticato

La previsione di cui all'art. 60-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel contemplare la responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell'IVA da parte del cedente per le cessioni dei beni individuati dal d.m. 22 dicembre 2005, qualora siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale, presuppone l'effettività dell'operazione, sia sul piano oggettivo che soggettivo, sicché è consentito al cessionario portare in detrazione l'imposta non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale; inoltre grava sull'Ufficio 'onere di provare unicamente le due circostanze di fatto relative all'omesso versamento dell'iva da parte del cedente e all'inferiorità al valore di mercato del prezzo praticato

Aliquota IVA applicabile ai servizi resi nei Marina Resort – Risposta 21 maggio 2021, n. 360 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 21 maggio 2021, n. 360 Aliquota IVA applicabile ai servizi resi nei Marina Resort Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Alfa S.r.l. (di seguito, "Società" o "Istante") rappresenta di essere inclusa nella classificazione unica dei Marina Resort della Regione Beta e di aver [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13848 – Ai fini del corretto coordinamento dei due meccanismi di tutela dagli effetti distorsivi della doppia imposizione (esenzione e credito d’imposta), la necessaria verifica in concreto della eliminazione effettiva di detto rischio in danno della società madre francese – a tutela da trattamenti fiscali deteriori rispetto alla disciplina applicabile ad una società madre sedente in Italia – deve essere compiuta mediante l’accertamento che il dividendo distribuito dalla società figlia italiana sia compreso, una volta assegnato alla società madre francese, nel coacervo dei redditi imponibili in quello Stato, senza che rilevi se nel concreto quel reddito sia ivi assoggettabile ad aliquota pari, inferiore o superiore a quella altrimenti applicabile in Italia, riconducendosi la disciplina nel principio di neutralità ed efficienza fiscale internazionale

Ai fini del corretto coordinamento dei due meccanismi di tutela dagli effetti distorsivi della doppia imposizione (esenzione e credito d'imposta), la necessaria verifica in concreto della eliminazione effettiva di detto rischio in danno della società madre francese - a tutela da trattamenti fiscali deteriori rispetto alla disciplina applicabile ad una società madre sedente in Italia - deve essere compiuta mediante l'accertamento che il dividendo distribuito dalla società figlia italiana sia compreso, una volta assegnato alla società madre francese, nel coacervo dei redditi imponibili in quello Stato, senza che rilevi se nel concreto quel reddito sia ivi assoggettabile ad aliquota pari, inferiore o superiore a quella altrimenti applicabile in Italia, riconducendosi la disciplina nel principio di neutralità ed efficienza fiscale internazionale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2021, n. 13593 – In tema di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2021, n. 13576 – E’ ammissibile produrre per la prima volta in appello documenti già in possesso della parte, atteso che i rapporti tra processo tributario e processo civile vanno analizzati alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima, sicché non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio di primo grado

E' ammissibile produrre per la prima volta in appello documenti già in possesso della parte, atteso che i rapporti tra processo tributario e processo civile vanno analizzati alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima, sicché non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio di primo grado

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2021, n. 13571 – In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all’art. 76, quinto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico dei transfer pricing, cioè dello spostamento di imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell’amministrazione, la funzione elusiva, ma solo l’esistenza di “transazioni” tra imprese collegate ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, gravando invece sul contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c. ed in tema di deduzioni fiscali

In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 76, quinto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico dei transfer pricing, cioè dello spostamento di imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell'amministrazione, la funzione elusiva, ma solo l'esistenza di "transazioni" tra imprese collegate ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, gravando invece sul contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. ed in tema di deduzioni fiscali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13420 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall’art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale

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