Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27035 depositata il 21 settembre 2023 – In tema di ICI l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l’immobile viene impiegato direttamente dall’ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l’utilizzazione, come nel caso in esame, in virtù di accordi contrattuali, da parte di un soggetto diverso (nella specie, un’associazione ricreativa) da quello a cui spetta l’esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l’agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall’ente che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale
In tema di ICI l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l'utilizzazione, come nel caso in esame, in virtù di accordi contrattuali, da parte di un soggetto diverso (nella specie, un'associazione ricreativa) da quello a cui spetta l'esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l'agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall'ente che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale