TRIBUTI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2020, n. 12468 – In tema di imposte sui redditi, avverso l’accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d’impugnazione e, pertanto, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d’impugnazione dell’accertamento in questione che, invece, in conformità alla “ratio” dell’istituto, deve ritenersi intangibile

In tema di imposte sui redditi, avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d'impugnazione e, pertanto, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento in questione che, invece, in conformità alla "ratio" dell'istituto, deve ritenersi intangibile

Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo – Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge n. 90 del 2013 – Risposta 30 giugno 2020, n. 196 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 30 giugno 2020, n. 196 Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge n. 90 del 2013. Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società istante riferisce che [...]

Detrazione spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche – Risposta 30 giugno 2020, n. 195 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 30 giugno 2020, n. 195 Articolo 16 bis, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n.63. Detrazione spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 giugno 2020, n. 11990 – In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale

In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 giugno 2020, n. 10954 – La notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario

La notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 maggio 2020, n. 10232 – L’art. 68 D.Lgs. 546/92, “è fonte di una obbligazione ex lege da indebito, atteso che, quando l’impugnazione della parte trova definitivo accoglimento e la pretesa tributaria che ne è oggetto viene caducata nell’intero o solo in parte, l’amministrazione, in virtù dell’obbligo da essa stabilito è tenuta ex officio ad eseguire il prescritto rimborso delle somme dovut

L'art. 68 D.Lgs. 546/92, "è fonte di una obbligazione ex lege da indebito, atteso che, quando l'impugnazione della parte trova definitivo accoglimento e la pretesa tributaria che ne è oggetto viene caducata nell’intero o solo in parte, l'amministrazione, in virtù dell'obbligo da essa stabilito è tenuta ex officio ad eseguire il prescritto rimborso delle somme dovute

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12694 – La ritenuta operata dall’Ente espropriante sull’indennità di esproprio è effettuata a titolo di imposta e non a titolo di ritenuta di acconto solo in presenza di opzione per la tassazione ordinaria, con l’obbligo del contribuente di esporre in dichiarazione, nel quadro M del modello 740, fra i redditi diversi, l’ammontare dell’indennità di esproprio, l’ammontare delle ritenuta e, nella colonna 7, l’opzione per la tassazione ordinaria

La ritenuta operata dall'Ente espropriante sull'indennità di esproprio è effettuata a titolo di imposta e non a titolo di ritenuta di acconto solo in presenza di opzione per la tassazione ordinaria, con l'obbligo del contribuente di esporre in dichiarazione, nel quadro M del modello 740, fra i redditi diversi, l'ammontare dell'indennità di esproprio, l'ammontare delle ritenuta e, nella colonna 7, l'opzione per la tassazione ordinaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12598 – In tema di onere della prova e di verifica giudiziale in materia di accertamenti bancari le dichiarazioni dei terzi non sarebbe dunque sufficiente ad integrare la prova richiesta al contribuente, in mancanza di ulteriori elementi dimostrativi non solo dell’effettiva erogazione di quelle somme

In tema di onere della prova e di verifica giudiziale in materia di accertamenti bancari le dichiarazioni dei terzi non sarebbe dunque sufficiente ad integrare la prova richiesta al contribuente, in mancanza di ulteriori elementi dimostrativi non solo dell'effettiva erogazione di quelle somme

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