AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 marzo 2019, n. 13

Consulenza giuridica – Associazione/Ordine – Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 2 comma 1 del DLgs n. 127 del 2015 , è stato esposto il seguente

Quesito

[ALFA], di seguito anche istante, pone il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.

In riferimento alla normativa vigente – cfr., in particolare, l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ed il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 con le allegate Specifiche Tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – l’istante chiede «conferma che in fase di prima applicazione della nuova trasmissione telematica dei corrispettivi, in assenza di una specifica previsione regolamentare, la certificazione di processo prevista dal paragrafo 3 delle Specifiche Tecniche debba essere conseguita entro il termine di 12 mesi dall’avvio del nuovo sistema di cui all’art. 2 del d. lgs. n. 127/2015».

Soluzione interpretativa prospettata

In sintesi, considerato che le Specifiche Tecniche:

– «prevedono che gli esercenti multi cassa debbano fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e dotarsi di un processo di controllo interno che sia dichiarato conforme alle prescrizioni indicate nelle citate Specifiche Tecniche con riferimento sia ai processi amministrativi e contabili che ai sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi»;

– «stabiliscono che la conformità dei processi deve essere effettuata da una Società di Revisione; per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni di approvazione dei modelli di RT e Server RT»;

– «nulla prevedono circa la fase di prima applicazione delle nuove regole. In particolare, non è indicato quando la certificazione di processo debba essere ottenuta»;

Considerato, altresì, che la certificazione di processo potrà «essere oggettivamente conseguita solo dopo l’avvio del nuovo regime», l’istante «ritiene che possa considerarsi congruo un termine di 12 mesi dall’avvio della trasmissione telematica, per ottenere la prima certificazione di processo (successivamente ogni 3 anni)».

Parere dell’agenzia delle entrate

Come già illustrato in precedenti occasioni (si veda, ad esempio, la risposta n. 14 pubblicata il 29 gennaio 2019 sul sito istituzionale della scrivente, sezione “Risposte alle istanze di interpello e consulenza giuridica”, all’indirizzo internet https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/?page=normativa), l’articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – abrogati dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – consentiva, alle imprese operanti nel settore della grande distribuzione, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).

A seguito dell’abrogazione dei commi richiamati, l’articolo 1, comma 909, lettera f), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha in ultimo previsto che l’opzione «già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2018».

Dal 1° gennaio 2019, i soggetti della grande distribuzione e, più in generale, i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico (si veda l’articolo 22 del decreto IVA), devono certificarle:

a) tramite fattura (elettronica tramite Sistema di Interscambio, con eccezione per i soli casi di esonero individuati nell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127);

b) «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (cfr. l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696);

c) ex articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In riferimento al 2019, questa forma di certificazione è attuabile su base:

– volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;

– obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA (si veda l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015);

– obbligatoria, «per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici» (così l’articolo 2, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 127).

L’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 ha inoltre stabilito che memorizzazione e trasmissione avvengano «mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati» (si veda il comma 3), demandando, ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di definire «le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti», nonché «ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni» (così il comma 4).

In attuazione di tale previsione il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, con il quale sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, predisponendo all’uopo apposite specifiche tecniche, allegate al provvedimento e periodicamente aggiornate, disponibili nell’apposita area tematica del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia, inoltre, ha pubblicato e reso disponibili nella relativa sezione della medesima area tematica ulteriori chiarimenti e precisazioni sull’utilizzo dei registratori telematici, dei misuratori fiscali, nonché in ordine a specifiche problematiche riscontrate o segnalate dai contribuenti (si veda la citata sezione al link www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/fatture+e+corrispettivi+st/st+invio+corrispettivi+registratori+telematici+temp).

Nelle indicate Specifiche Tecniche (Versione 6.0 – Agosto 2018) il punto 3, “SOGGETTI CON PIÙ PUNTI CASSA PER SINGOLO PUNTO VENDITA” contiene particolari prescrizioni per tale tipologia di soggetti.

Ivi, tra l’altro, si prevede che «Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT devono fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e devono altresì dotarsi del processo di controllo di cui al presente paragrafo, che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, laddove previsto.

Il processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme alle prescrizioni indicate nel presente paragrafo sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da una Società di Revisione; per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni di cui al punto 2.2 delle presenti specifiche tecniche. Le predette verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni.

Qualora i punti vendita dell’esercente adottino, per i sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, i medesimi server RT nonché software di colloquio e software applicativo relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali funzionalmente equivalenti, l’esercente può limitare la verifica di conformità dei sistemi ad un solo punto vendita e tale controllo varrà anche per gli altri punti vendita con le medesime caratteristiche. A tal fine l’esercente autocertifica i punti vendita che adottano la medesima configurazione del punto vendita già dotato di certificazione di conformità. […]» (così a pagina 30 e 31).

Dai passaggi richiamati e dalle Specifiche Tecniche in generale, pur in assenza di una espressa indicazione sui tempi di prima applicazione, emerge con ogni evidenza che la certificazione dei vari processi deve essere preventiva o, al più, contestuale alla loro entrata in funzione.

In caso contrario si ammetterebbe l’utilizzo di sistemi non conformi alle disposizioni vigenti e modificabili arbitrariamente, in ipotesi per ricondurli a diritto anche solo prima della richiamata certificazione. Ciò che non può essere.

Se quella appena descritta costituisce la regola generale in cui si sostanzia la ratio della previsione in esame, va tuttavia evidenziata la situazione in cui si sono venuti a trovare i soggetti che, sino al 31 dicembre 2018, hanno applicato l’articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311 del 2004.

Infatti, in questo caso, «4.1. La trasmissione […] riguarda tutti i dati relativi ad un mese ed è effettuata entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento. I dati relativi alle eventuali fatture sono trasmessi cumulativamente agli altri dati relativi al mese in cui le stesse risultano emesse.

4.2. E’ consentita la trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato purché esso si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire. La sostituzione comporta l’automatico annullamento del file precedentemente inviato» (così il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 21544 del 12 marzo 2009 attuativo delle riportate disposizioni).

Tali soggetti, dunque, dovevano inviare i dati dei corrispettivi di dicembre 2018 entro il 15 gennaio 2019 ed eventualmente sostituirli entro febbraio 2019, facendo coesistere, laddove nelle more fosse stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, due diversi meccanismi. Elemento che potrebbe aver creato oggettive difficoltà nelle modifiche dei sistemi, nella loro tempestiva predisposizione e conseguenti ritardi nell’iter di certificazione.

Va comunque notato, da un lato, che la fase di sovrapposizione tra le diverse modalità di memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi è venuta meno da marzo 2019; dall’altro, che il legislatore ha fissato ulteriori stringenti vincoli per i mesi successivi. In particolare, come già anticipato, indipendentemente da qualsiasi opzione esercitata, a decorrere dal 1° luglio 2019 (per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro) e dal 1° gennaio 2020 (per tutti gli altri); coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Ne deriva, anche alla luce della regola generale ante richiamata, che entro tali date i soggetti dalle stesse interessati devono procedere alla certificazione dei processi prevista dal paragrafo 3 delle Specifiche Tecniche senza ulteriore dilazione.