CNCE – Comunicato 23 marzo 2020
DPCM 22 marzo 2020 – Emergenza COVID_19
È stato pubblicato il DPCM 22 marzo 2020, che si allega alla presente, contenente misure ancora più stringenti per arginare il contagio del COVID – 19, anticipate dal Presidente del Consiglio nella serata di sabato scorso. Dalla lettura del Decreto emerge che, sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle contenute nell’allegato 1 al medesimo Decreto e individuate con i rispettivi codici Ateco (art. 1, lett. a).
Restano, inoltre, sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, previa comunicazione al Prefetto (art. 1, lett d). Le attività che sarebbero sospese, possono comunque continuare se organizzate in modalità a distanza o con lavoro agile (art. 1, lett. c). È comunque espressamente detto che le attività di imprese che non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, che si allega parimenti alla presente. Si precisa che, tra i codici Ateco elencati nell’allegato, compare anche il 94 “Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali”, all’interno delle quali a seguito dei chiarimenti avuti negli anni scorsi dall’Inps, rientrano anche le Casse Edili/Edilcasse, alle quali è attribuito il Codice Ateco 94.11.00 (cfr lett.circ. CNCE 1/2018). Questo significa che l’attività delle Casse rientra tra quelle che non vengono sospese, pur nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, che si allega parimenti alla presente. Rimane, quindi, ferma la Comunicazione CNCE n. 693 del 10 marzo scorso, soprattutto per quanto concerne l’erogazione dei servizi della Casse, che le stesse vorranno proseguire a erogare avvalendosi delle facoltà concesse dalla normativa emergenziale in vigore e nel rispetto della stessa, ivi compresa la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali previsti. Le presenti disposizioni sono a valere fino al 3 aprile prossimo. Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano i più cari saluti.
Allegato 1
DPCM 22 marzo 2020
Allegato 2
Inquadramento INPS Enti bilaterali edili. Circolare n. 193 del 29/12/2017
Si comunica che, con circolare n. 193 del 29 dicembre 2017 la Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti dell’INPS ha fornito istruzioni finalizzate a favorire il corretto inquadramento degli organismi bilaterali che svolgono funzioni ausiliarie dell’attività principale propria delle aziende edili. Ci si riferisce, nello specifico, alle Casse Edili, alle Scuole di formazione professionali in edilizia ed ai Comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia.
L’importante circolare Inps fa chiarezza su di un aspetto oggetto di interpretazioni mutevoli nel tempo concludendo quanto segue:
“…i predetti organismi appaiono caratterizzati dalle seguenti condizioni:
a) svolgimento di funzioni ausiliarie dell’attività edile, funzioni che altrimenti sarebbero svolte direttamente dalle aziende edili attraverso il proprio personale;
b) destinazione esclusiva dei propri servizi nei confronti delle aziende del settore dell’edilizia;
c) applicazione, al proprio personale, del contratto collettivo di lavoro dell’edilizia;
d) svolgimento delle proprie funzioni in un assetto bilaterale, che vede la partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. La contestuale sussistenza delle sopra citate condizioni porta a ritenere che l’inquadramento previdenziale maggiormente adeguato da attribuire alle Casse Edili, alle Scuole di formazione professionale per l’edilizia ed ai Comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia sia rinvenibile nelle attività ausiliarie dell’edilizia, cui corrisponde il codice statistico contributivo 11305 e codice Ateco2007 94.11.00. Pertanto, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, delle legge n. 335/1995, le Strutture dell’Istituto territorialmente competenti provvederanno ad operare l’inquadramento dei predetti organismi sulla base del c.s.c. 11305 e codice Ateco2017 94.11.00 con efficacia ex nunc. …”
Si ricorda che
– il Codice statistico contributivo 11305 è relativo a:
1 – Industria
13 – Edilizia. Installazione impianti per l’edilizia
05 – Attività ausiliarie delle costruzioni
– il Codice Istat Ateco 2007 94.11.00 è relativo a:
attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni
– attività di organizzazioni che perseguono essenzialmente l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e la prosperità di un particolare ramo o settore di attività, inclusa l’agricoltura, o di creare un clima favorevole allo sviluppo economico di una particolare area geografica o ripartizione politica a prescindere dal settore di attività
– attività di federazioni di tali organizzazioni
– attività di Unioncamere e delle Unioni regionali delle camere di commercio, corporazioni e organizzazioni simili – diffusione di informazioni, rappresentanza presso la pubblica amministrazione, relazioni pubbliche e contrattazione sindacale da parte di organizzazioni economiche e imprenditoriali
– associazione fra imprese bancarie e finanziarie
– associazione tra imprese assicurative
Dalla classe 94.11 sono escluse:
– attività dei sindacati di lavoratori dipendenti, cfr. 94.20
– camere di commercio, cfr. 84.13
Si invitano comunque gli Enti in indirizzo ad una attenta lettura della circolare in oggetto e, con l’occasione, si inviano i più cordiali saluti.
Allegato
Circolare INPS 29/12/2017
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CNCE - Comunicato 24 marzo 2020 - Emergenza COVID_19 - Indicazioni Operative per le Casse - Accordo delle parti sociali dell'edilizia del 23 marzo 2020
- CNCE - Comunicato 27 marzo 2020 - Emergenza COVID_19 - Prestazione Ape 2020 e versamento trimestre ott/dic 2019
- CNCE - Comunicato 17 marzo 2020 - Procedure operative nell'emergenza COVID_19
- CNCE - Comunicato 23 marzo 2020 - Validità del DURC ex art. 103 del D.L. Cura Italia - Emergenza COVID_19
- CNCE - Comunicato 30 aprile 2020 - Emergenza COVID_19 - Ulteriori indicazioni per le Casse Edili
- Istruzioni operative per l’adozione di misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi del d.l. n. 6/2020, del DPCM 1 marzo 2020, del d.l. n. 9/2020, del DPCM 4 marzo 2020 e della Direttiva della Funzione pubblica…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…
- Le circolari INPS sono atti interni e non possono
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10728 depositata il 2…
- La nota di variazione IVA va emessa entro un anno
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8984 deposi…