COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  di Latina – Sentenza n. 182 sez. 3 del 17 febbraio 2017 – L’Agenzia delle Entrate non può invocare nella motivazione dell’accertamento l’articolo 39 comma 2 del dpr 600/73 (che fa riferimento all’induttivo puro e prescinde completamente dalla contabilità del contribuente) e poi riconoscere al contribuente i costi risultanti dalla contabilità e dai conti correnti, utilizzando di fatto l’art. 39, comma 1, lett. d) dello stesso provvedimento, ovvero la metodologia analitico-induttiva