COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 6334 depositata il 8 novembre 2017
DICHIARAZIONE DEI REDDITI – RETTIFICA DELLA BASE IMPONIBILE – ERRORI FORMALI – TERMINI – CONDIZIONI
FATTO E DIRITTO
1) La sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto in primo grado dalla ” R s.p.a.” avverso la cartella di pagamento n. X emessa dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I” di Roma, con la quale venivano rettificate le imposte dovute per l’anno 2006 ai fini IVA e IRES a seguito del controllo formale della Dichiarazione dei Redditi Modello Unico per l’anno 2010.
L’accertamento in contestazione, dopo l’esito negativo della verifica in contraddittorio, e’ stato fatto oggetto di impugnativa a motivo del mancato riscontro con la contabilita’ della societa’, che aveva portato al disconoscimento, per l’IRE, della perdita di € 799.569,00, riportata dall’anno precedente, e delle dichiarazioni integrative presentate per gli anni dal 2008 al 2010 e della sanzione del 30% per il tardivo versamento dell’IVA per alcune mensilita’ de12010 in luogo di quella del 10%
2) La sentenza gravata con l’impugnativa all’esame del Collegio ha valutato favorevolmente le ragioni prospettate nell’impugnativa proposta, confermate nella documentazione allegata al fascicolo di causa.
3) Il giudice di primo grado ha motivato la sua pronuncia evidenziando, in primo luogo come nella fattispecie all’esame la documentazione esibita ha consentito di verificare il corretto ravvedimento da parte della Societa’ dell’onere di correggere l’errore rappresentato dall’aver indicato, come utile e non come perdita la plusvalenza (per t 8.480.000.00) realizzata a seguito del conferimento di un ramo d’azienda alla controllata ” RS; S.p.a”, con la presentazione di dichiarazioni dei redditi integrative per le annualita’ 2008, 2009, 2010; per il debito IVA, il ravvedimento operoso effettuato dalla Societa’ ha prodotto l’applicabilita’ dell’aliquota del 10%, in luogo di quella del 30%, e della conseguente riduzione ad un terzo della sanzione comminata.
4) Si riportano ora, in sintesi e negli aspetti essenziali, i motivi dell’appello dell’Amministrazione: a) in via preliminare, viene evidenziata la tardivita’ delle dichiarazioni integrative, peraltro mirate a rettificare errori non meramente formali; b) il realizzo della plusvalenza e’ stato prospettato in modo apodittico, senza alcun supporto documentale; c) in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, l’emendabilita’ delle dichiarazioni dei redditi, e’ consentita entro il termine di un anno dalla scadenza originaria; d) impossibilita’ di una verifica completa per effetto del mancato deposito del bilancio 2008 presso la CCIAA e dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il medesimo anno; e) priva di fondamento e di appiglio normativo risulta infine la richiesta di riduzione della sanzione.
5) Nelle controdeduzioni rassegnate in data 22 luglio 2016 a mezzo dei difensori, dott. p e Rag. V, parte resistente, oltre a riproporre alcuni profili gia’ sottoposti all’esame in primo grado, ha evidenziato la venialita’ delle omissioni contestate dall’Agenzia, riferentisi ad errori meramente formali, e ha richiamato l’orientamento della stessa Agenzia inteso a consentire la presentazione della dichiarazione integrativa anche oltre l’anno successivo all’originaria scadenza, in presenza di erronee imputazioni contabili che abbiano generato una indebita materia imponibile. All’udienza del 27 Marzo 2017 il fascicolo viene riassunto ex art. 3, D.Lgs. 546/92, fissava sciolta il 23/10/2017.
6) L’appello e’, a giudizio del Collegio, giuridicamente fondato.
6-1) A ben vedere la decisione appellata, nella sua motivazione, evidenzia come il giudice di prime cure abbia valutato sommariamente la fattispecie al suo esame, limitandosi a ritenere la documentazione esibita completa, quindi idonea a dimostrare la correttezza della Societa’.
6-2) Il Collegio ritiene che non sia stato correttamente recepito l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in terna di dichiarazione dei redditi, la rettifica con cui il contribuente modifichi la base imponibile, e’ ammissibile solo entro il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo successivo, previsto dall’art. 2, comma 8 bis del DPR n. 322 del 22.7.1998, mentre sono emendabili, anche in sede contenziosa, gli errori meramente formali, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta”. Corollario ulteriore, la non corretta previsione di flessibilita’ indicata da una circolare rispetto al dettato di una precisa disposizione di legge.
6-3) Quanto al carattere delle rettifiche, questo giudicante ritiene che non si versi nell’ambito di rettifiche di carattere meramente formale, dal momento che la variazione in diminuzione incide in misura rilevante sulla determinazione della quota imponibile. L’omessa liquidazione delle dichiarazioni integrative presentate oltre il termine di legge attesta ulteriormente la correttezza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria.
6-4) Peraltro, la motivazione evidenzia la carenza dell’iter logico-giuridico alla base della pronuncia medesima, e, come evidenziato in narrativa, il primo giudice non ha assolto esaurientemente al potere-dovere di giudicare nel merito, richiamando arresti giurisprudenziali non conferenti rispetto alla fattispecie all’esame.
7) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’articolo 112 del c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis per le affermazioni piu’ risalenti Cass. Civile, sezione II, 22 marzo 1995 n.3260 e, per quelle piu’ recenti, Cass. Civile, sezione V, 16 maggio 2012 n.7663).
Gli argomenti di doglianza esplicitati nell’impugnativa all’esame inducono il Collegio a ritenere fondato e meritevole di accoglimento l’appello proposto, con conseguente riforma della pronuncia di primo grado e condanna della “Ricci s.p.a.” al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura di 2.000,00.
La Commissione accoglie l’appello proposto, con conseguente riforma della decisione appellata nei termini di cui in motivazione e condanna la ” R s.p.a.” a corrispondere le spese del presente grado di giudizio nella misura di euro 2.000,00.
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