COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le Marche sez. 1 sentenza n. 11 depositata il 16 gennaio 2017
Notifica della sentenza a mezzo ufficiale giudiziario: per l’appello fa fede la data di ricezione
Massima:
La data di ricezione, da parte del destinatario, della sentenza notificata mediante ufficiale giudiziario fa fede in ogni caso ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni per la proposizione dell’appello. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 18551/2010) è da ritenere ininfluente la diversa data di spedizione indicata da chi ha notificato il ricorso. Relativamente alle notifiche effettuate mediante ufficiale giudiziario, invero, il distinguo circa il momento di perfezionamento per il notificante e per il destinatario dell’atto – come risulta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale – trova applicazione solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante stesso (quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all’ufficiale giudiziario). Mentre esso non rileva nel caso in cui la norma preveda che un termine debba decorrere (o un altro adempimento debba essere compiuto) a far data dalla avvenuta notificazione, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale dell’articolo 369 cod. proc. civ., al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario (Corte di Cassazione, sent. n. 24346/2013).
Testo:
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