COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le Marche sez. 1 sentenza n. 11 depositata il 16 gennaio 2017
Notifica della sentenza a mezzo ufficiale giudiziario: per l’appello fa fede la data di ricezione
Massima:
La data di ricezione, da parte del destinatario, della sentenza notificata mediante ufficiale giudiziario fa fede in ogni caso ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni per la proposizione dell’appello. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 18551/2010) è da ritenere ininfluente la diversa data di spedizione indicata da chi ha notificato il ricorso. Relativamente alle notifiche effettuate mediante ufficiale giudiziario, invero, il distinguo circa il momento di perfezionamento per il notificante e per il destinatario dell’atto – come risulta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale – trova applicazione solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante stesso (quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all’ufficiale giudiziario). Mentre esso non rileva nel caso in cui la norma preveda che un termine debba decorrere (o un altro adempimento debba essere compiuto) a far data dalla avvenuta notificazione, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale dell’articolo 369 cod. proc. civ., al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario (Corte di Cassazione, sent. n. 24346/2013).
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società I.C.A Srl, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il Comune di Porto San Giorgio, emetteva nei confronti della Società A.M. I. Srl un avviso di accertamento con il quale veniva liquidata una maggiore imposta pubblicitaria di ? 1.252, relativa all’anno 2009, per alcuni cartelli posti sui carrelli per la spesa all’interno di un centro commerciale. L’avviso veniva impugnato dinanzi Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno che, con sentenza n. 209 del 7 ottobre 2010, accoglieva il ricorso in considerazione della sussistenza di un collegamento funzionale tra la pluralità dei messaggi pubblicitari, ai sensi dell’art. 7, comma S. del D.Lgs. n. 507/1993. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Società concessionaria sostenendo che la regola della connessione funzionale deve essere applicata sui due cartelli esistenti all’interno dello stesso carrello e non per tutti i carrelli, da considerarsi invece come singoli mezzi dotati di autonoma valenza pubblicitaria. Si è costituita la Società contribuente, opponendo: – la inammissibilità dell’appello in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 51 del D.Lgs. 546/92; – l’efficacia del giudicato esterno formatosi delle sentenze passate in giudicato, relative a giudizi svolti tra le stesse parti ed in ordine alla medesima questione; – mancata indicazione nell’atto impositivo del responsabile del procedimento di riscossione e omessa motivazione del provvedimento; – violazione del principio di collaborazione di cui all’art. 6, c. 5, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente); – mancata indicazione della tariffa applicata ed errato calcolo dell’imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione in rito sollevata dalla Società contribuente, parte appellata, la quale sostiene l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato oltre il termine previsto dalla legislazione vigente. Le norme che disciplinano la materia sono contenute nel D.Lgs. n. 546/1992, agli articoli seguenti: Art. 16 (Comunicazioni e notificazioni) – comma 2: “Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall’art. 17; – comma 3: “Le notificazioni… possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale”. – comma 5: “Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”. Art. 20 (Proposizione del ricorso) – comma 1. “Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16”. – comma 2. “La spedizione del ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate”. Art. 51. (Termini d’impugnazione) – comma 1: “Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione”. Dal combinato disposto delle regole sopra riportate discende che le notifiche possono essere fatte mediante ufficiale giudiziario ovvero direttamente a mezzo del servizio postale. Al riguardo occorre precisare che, relativamente alle notifiche effettuate mediante ufficiale giudiziario, la distinzione dei momenti del loro perfezionamento per il notificante e il destinatario dell’atto – come risulta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale – trova applicazione solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all’ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale dell’articolo 369 cod. proc. civ., al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario (Corte di Cassazione, sent. n. 24346/2013). Nel caso di specie, la notifica della sentenza mediante ufficiale giudiziario, effettuata ad istanza della Società contribuente, si è perfezionata alla data della ricezione dell’atto da parte della Società concessionaria (6 dicembre 2010). Da tale data decorreva dunque il termine di sessanta giorni per la proposizione dell’appello, il cui atto, risultando essere stato notificato alla controparte mediante il servizio postale, avrebbe dovuto essere consegnato all’ufficio postale e da questo spedito entro il 4 febbraio 2011. Risulta invece dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla dichiarazione del responsabile dell’ufficio postale e dalla tracciabilità delle raccomandate, che l’atto di appello è stato consegnato al servizio postale e da questo accettato in data 5 febbraio 2011. Pertanto, essendo ininfluente – secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione – la diversa data di spedizione indicata dal notificante (sent. n. 18551/2010), il ricorso, siccome proposto in data 5 febbraio 2011, appare tardivo e, come tale, deve esser dichiarato inammissibile, restando assorbite tutte le questioni di merito con Io stesso proposte. Le spese del presente procedimento, liquidate in euro 500,00 oltre agli oneri accessori, sono poste a carico della Società appellante.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale per le Marche, Sezione Seconda, – dichiara inammissibile l’appello in epigrafe; – pone a carico della parte appellante le spese del giudizio liquidate in euro 500,00, oltre gli oneri accessori.