COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MARCHE – Sentenza 26 marzo 2018, n. 156
Tributi – IVA – Attività di noleggio o locazione di imbarcazioni da diporto resa, prevalentemente, nei confronti di soggetti terzi (e non dei soli soci della stessa) – Esenzione
Fatto
Con ricorso depositato in data 7 novembre 2013 la società “Blue E. srl in liquidazione” ha proposto appello avverso la sentenza n. 72/01/13 depositata il 1 marzo 2013, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona ha rigettato il ricorso avverso l’avviso di pagamento della somma di euro 30.950,80 (di cui euro 29.161,60 per recupero dell’accisa sul gasolio) relativo all’anno di imposta 2009, emesso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ancona. Spiega l’appellante che la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona aveva respinto il ricorso escludendo che ricorresse un legittimo affidamento da tutelare ed affermando che la società era stata creata “al solo scopo di consentire ai coniugi T.-S., effettivi proprietari delle imbarcazioni “Baglietto 42” e “CRN 60″, di eludere la normativa fiscale per un mero godimento di carattere personale/familiare”.
Per contro l’appellante replica che tali affermazioni sono smentite dalla documentazione prodotta (contratti di noleggio e fatture attive), da cui emerge che lo svolgimento dell’attività di noleggio delle imbarcazioni è avvenuta a titolo oneroso con applicazione dei canoni di mercato sia nei confronti di soggetti terzi che dei soci, sicché tale godimento personale non escludeva affatto la natura commerciale dell’attività svolta dalla società e che, di conseguenza, ricorrevano tutti i presupposti di legge per l’applicazione del regime di esenzione dal pagamento dell’accisa.
Con memoria depositata in data 30 ottobre 2017 si sono costituiti in giudizio gli ex soci T. E. D. e S. C., dando atto che la società “Blue E. srl in liquidazione” era stata cancellata dal registro delle imprese in data 6 maggio 2014; hanno aggiunto che la realtà dei fatti era stata confermata anche nel procedimento penale instauratosi nei confronti degli esponenti avanti il Tribunale di Lucca, in cui il Giudice per le indagini preliminari, con sentenza n. 474 del 3 ottobre 2014, resa nelle more di questo giudizio e passata in giudicato (all. 3), aveva dichiarato non luogo a procedere nei loro confronti, escludendo, anche sotto il profilo oggettivo, i reati contestati. Pertanto gli appellanti hanno concluso per la riforma della sentenza impugnata, con annullamento del gravato provvedimento.
Si è costituito l’Ufficio, con motivata memoria di controdeduzioni, instando per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Alla pubblica udienza odierna le parti hanno illustrato oralmente i motivi a sostegno delle proprie richieste, come in epigrafe trascritte ed all’esito la Commissione ha deciso la causa come di seguito esposto.
Motivi della decisione
L’appello è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Va premesso che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, giudicando sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM nei riguardi anche degli odierni appellanti, ha esaminato i medesimi fatti oggetto di questa controversia tributaria; in particolare nella sentenza di proscioglimento si legge che “… risulta dagli atti (si veda la copiosa documentazione allegata al PVC di constatazione e, in particolare, i contratti di noleggio nonché le fatture relative al pagamento dei canoni) che la Blue E. s.r.l. ha sempre noleggiato gli yachts a titolo oneroso (sia che il noleggio avvenisse in favore dei titolari delle quote del capitale oppure a soggetti terzi…) (così a pag. 13 della sentenza); ed ancora: risulta, infatti, dallo stesso accertamento condotto dalla GDF, che dall’anno 2009 entrambe le imbarcazioni della Blue E. (sia il Baglietto 42 che il CRN 60) sono state affidate in gestione a due brokers (Mortola, di cui si è già detto e Burgess), che le hanno appunto commercializzate a canoni di mercato (tanto che, anche quando sono stati i soci a noleggiarle, le condizioni contrattuali erano comunque stabilite dai brokers). Inoltre, tra i soggetti con i quali sono stati stipulati contratti di noleggio, si annoverano, oltre a D. T. e C. S., anche soggetti estranei alla compagine sociale. .. Dunque per le annualità in questione ricorrono all’evidenza (e senza rischio di smentite da parte di ipotetici elementi che teoricamente potrebbero essere acquisiti in giudizio) elementi obiettivi che avvalorano la tesi della natura commerciale dell’attiyità della Blue E. Srl. Soprattutto, però, è stata la stessa Agenzia delle Entrate a riconoscere espressamente e ufficialmente la natura commerciale di tale attività della società a partire dal 2009. Infatti nel processo verbale di contraddittorio prot. n. 140944/2012 del 1 agosto 2012, versato in atti la Direzione Provinciale di Genova di quell’Ente, nell’ambito del contenzioso tributario che l’ha opposta alla Blue E. S.r.l., ha stabilito, testualmente, che: entrambe le parti concordano nel riconoscere, partire dal 2009, natura commerciale dell’attività svolta da società. Ciò in particolare in quanto nel predetto esercizio entrambe le imbarcazioni sono state concesse a noleggio a terzi con conseguente riconoscimento del diritto all’applicazione dell’articolo otto bis del d.p.r. 633/72 sui canoni di leasing e sulle operazioni relative alle navi nonché dell’astratto diritto alla detraibilità dell’lva relativa ad operazioni dell’attività commerciale”(così a pag. 17 e 18 della sentenza).
Ciò premesso osserva la Commissione che, seppure in materia di contenzioso tributario nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, essa, nel rispetto del principio di unicità della giurisdizione, ha sicuramente un valore indiziario di natura presuntiva, vieppiù in questa sede contenziosa, atteso che i fatti esaminati in sede penale sono i medesimi che fondano l’accertamento dell’ufficio.
Riassumendo, dall’istruttoria compiuta in sede penale, e di cui è stata data ampia contezza nella sentenza sopra citata, deve ritenersi acclarato che, contrariamente a quanto affermato sia dall’ufficio che dai giudici di primo grado, lo svolgimento dell’attività di noleggio da parte della società ha avuto luogo principalmente nei riguardi di soggetti terzi e, in minima parte, dei soci, ma, anche per questi ultimi, sempre a canoni di mercato.
Ciò assodato in fatto consegue che la fattispecie in esame ben rientra nella previsione dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972 e della tabella A, punto 3 del D.Lgs. n. 504/1995.
In particolare mentre l’art. 4, comma 5, individua una serie di operazioni qualificate in ogni caso come commerciali, il quarto comma che lo precede, al fine di semplificare l’indagine volta a stabilire quando una determinata operazione rientri o meno in quella istituzionalmente esercitata dall’ente, precisa che si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in favore dei soci, associati o partecipanti, verso pagamenti di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali.
Da ultimo si trascrive quanto affermato a pag. 10 della Circolare N. 43/E del 29 settembre 2011 della Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa: “Con specifico riferimento alle unità da diporto si rammenta che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, terzo periodo, lett. a), del d.P.R. n. 633, non costituisce comunque attività commerciale la gestione di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare del mezzo da diporto ai soci o partecipanti, anche indirettamente, alle suddette condizioni…’’; ed a pag. 12:
“… si ritiene che nell’ipotesi considerata, in cui l’attività commerciale consistente nel noleggio o locazione di imbarcazioni da diporto sia resa sia nei riguardi dei soci (o di soggetti in qualche modo riconducibili al “soggetto imprenditore”) a canoni di mercato che di altri soggetti, possa essere consentita l’applicazione del regime di non imponibilità solo qualora, risulti verificato, in base a criteri quantitativi, che l’attività è resa prevalentemente nei confronti di soggetti diversi dai soci.”.
In conclusione né la sentenza impugnata né, prima ancora, l’Ufficio hanno fatto corretta applicazione del quadro normativo suindicato; pertanto, come premesso, l’appello è fondato e la sentenza impugnata va riformata in toto, mentre il provvedimento gravato va annullato. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Accoglie l’appello della contribuente e condanna l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli…
- Ulteriori chiarimenti in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto ai fini della disciplina agevolativa di cui all’articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come da ultimo…
- Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 dicembre 2021, n. 352534 - Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 25 maggio 2020 - Iva sul noleggio delle imbarcazioni da diporto - In consultazione sul sito dell’Agenzia la bozza di provvedimento - Fino al 3 giugno è possibile inviare contributi È aperta sul sito d
- Impiego agevolato ai sensi del punto 3 della tabella a allegata al D.Lgs. n. 504/1995 - D.M. 5 ottobre 2023, n. 171, di modifica del D.M. 15 dicembre 2015, n. 225 - Carburanti ed oli lubrificanti esenti per la navigazione marittima - Imbarcazioni da…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…