COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Trieste – Sentenza n. 475 del 17 dicembre 2015
ISTANZA DI RIMBORSO – IRAP – CONCESSIONI – DIRITTO ALLE DEDUZIONI SUL CUNEO FISCALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
La Società ” A ” esercente l’attività di trasporto di passeggeri su gomma ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Udine opposto verso una istanza di rimborso IRAP avanzata dalla Società per l’esercizio 2009.
Assumeva la Contribuente che il rimborso era dovuto posto che il diritto alla riduzione della base imponibile era spettante ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, specificava di non essere esclusa dalla riduzione della base imponibile posto che non operava in regime di concessione traslativa e non si avvaleva del sistema a tariffa.
Resisteva l’Ufficio costituendosi in giudizio e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La vertenza veniva decisa dalla CTP di Udine che rigettava il ricorso proposto dalla Società e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Ha quindi proposto appello la Società ” A ” concludendo per la riforma della pronuncia di primo grado con vittoria di spese di lite.
Resiste l’Ufficio appellato costituendosi in giudizio depositando controdeduzione e concludendo per il rigetto dell’appello e la conferma della pronuncia gravata con vittoria di spese di lite.
La vertenza è trattata in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello della Società è fondato.
La controversia riguarda il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate su un’istanza di rimborso Irap versata nell’anno 2009 dalla società di trasporti ” A ” che riteneva applicabile nei suoi confronti le agevolazioni sul personale dipendente.
In sostanza, l’impresa affermava di aver diritto alle deduzioni sul cuneo fiscale previste dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del Dlgs 446/97: la norma che ha introdotto sgravi per ridurre la base imponibile Irap, in presenza di personale dipendente impiegato a tempo indeterminato.
Di diverso avviso l’A.F.: la società contribuente non aveva diritto alle agevolazioni, in quanto la norma prevedeva espressamente l’esclusione delle imprese in concessione e a tariffa in vari settori tra cui i trasporti. In particolare, il rapporto tra ente pubblico affidante e società privata ha sempre natura concessoria, trattandosi di un prezzo regolamentato in assenza di libero mercato, il cui scopo è quello di conseguire l’equilibrio economico di bilancio.
Osserva il Collegio che si è in presenza di una concessione quando l’operatore assume i rischi connessi alla realizzazione e gestione del servizio, traendo la propria remunerazione direttamente dall’utilizzatore. In sintesi, le concessioni sono caratterizzate dal trasferimento di una responsabilità di gestione. Su questo aspetto specifico, oltre a confermare i principi comunitari evocati dall’appellante, va precisato che la modalità di remunerazione è il tratto distintivo: nella concessione l’operatore si assume i rischi rifacendosi sull’utenza tramite la riscossione di un canone o tariffa; nell’appalto l’onere del servizio grava sull’amministrazione.
I contratti prodotti dalla società appellante, escludevano un regime concessorio mentre palesavano l’esistenza di un appalto pubblico, in quanto regolamentavano un corrispettivo annuo per l’erogazione dei servizi di trasporto. Inoltre, mancava un atto unilaterale (tipico invece delle concessioni), nell’impegno di esclusiva garantito alla società, nella previsione di penali, premi e cause di decadenza o revoca e infine, nel rinvio alla normativa del codice civile e alla legislazione in materia di trasporti.
Va anche evidenziato che con decisione C(2007) 4133 del 12 settembre 2007, trasmessa con nota n. D/205446 del 13 settembre 2007 alla Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea, la Commissione europea ha sciolto ogni riserva sulla possibile natura di “aiuto” delle disposizioni in esame, in considerazione anche dei correttivi medio tempore operati dal legislatore nazionale, ritenendo di “non sollevare obiezioni relativamente alla misura, perché essa non costituisce aiuto di Stato ai sensi del Trattato CE”.
Il quadro delineato conferma la spettanza del beneficio alla società ricorrente.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate fra le parti
avuto riguardo dei contrasti giurisprudenziali emersi sulla specifica questione controversa.
P.Q.M.
In accoglimento dell’appello dichiara l’illegittimità del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso e condanna l’Ufficio al rimborso.
Spese compensate.
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