Il 28 febbraio 2014 scade il termine entro cui occorre inviare la Comunicazione dati IVA relativo al periodo di imposta 2013. Il predetto adempimento è posto a carico di tutti i soggetti titolari di partita IVA quand’anche la normativa preveda l’esonero da tale invio da parte di alcune categorie di soggetti.
I contribuenti c.d. “ex minimi” ( qualora hanno un volume di affari ai fini IVA inferiore ai 25.822,84 euro rientrano tra i soggetti esonerati dall’invio della comunicazione dati IVA. Infatti il Provv. 185825/2011 che al paragrafo 5.2 lett. c) detta il limite di euro 25.822,84 e non di 25.000 euro come si potrebbe credere.
I contribuenti che hanno aderito al regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:
a) registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA;
b) tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’art. 16, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
c) liquidazioni e versamenti periodici IVA;
d) versamento dell’acconto annuale IVA;
e) presentazione della dichiarazione IRAP, di cui all’art. 19, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e versamento della relativa imposta.
I predetti contribuenti sono tenuti ai seguenti adempimenti:
a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696;
c) comunicazione annuale dei dati IVA di cui all’articolo 8-bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a euro 25.822,84;
d) presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e IVA;
e) versamento annuale dell’IVA;
f) versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
g) versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all’’imposta sul reddito delle persone fisiche;
h) adempimenti dei sostituti d’imposta previsti dall’articolo 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
i) comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (spesometro);
j) comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al DM 4 maggio 1999, e dal DM 21 novembre 2001.
Possono aderire al regime contabile agevolato di cui all’art.27 co.3 del DL 98/2011 le persone fisiche che:
– nell’anno solare precedente conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
– non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
– non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
– né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c),Tuir;
– nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;
– non si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA;
– sono soggetti residenti;
– non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
– non partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico;
non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. nuovi minimi) perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2, del DL 6 luglio 2011 n. 98; o semplicemente fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per decorrenza dei termini di applicazione stabiliti dall’art. 27, comma 1, del 6 luglio 2011 n. 98.
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