CONSIGLIO NAZIONALE CDL – Comunicato 07 ottobre 2020
Riunione Tavolo Tecnico presso Direzione Centrale INPS del 25 settembre 2020 – Report informativo
In riferimento all’oggetto, si riportano di seguito le informazioni relative all’esito dell’incontro tenutosi tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale ed i rappresentanti della Direzione Centrale dell’INPS in data 25 settembre u.s., segnalando l’opportunità della trasmissione a tutti gli iscritti ad opera dei Consigli Provinciali.
INTRODUZIONE DELLO SPID QUALLE CANALE DI ACCESSI AI SERVIZI INPS
Com’è noto dal 1.10.2020, ai fini dell’abilitazione ai servizi telematici e in sostituzione del PIN, anche l’INPS adotta lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che progressivamente diventerà l’unico canale di accesso al portale dell’Istituto.
I PIN attualmente in uso agli intermediari rimarranno, comunque, ancora operativi e si affiancheranno allo SPID ancora per qualche tempo, fino alla risoluzione tecnica di alcuni aspetti tra cui la gestione delle sub deleghe.
Dal primo ottobre 2020 ci sarà un distinguo fra chi a tale data era già abilitato ai servizi telematici INPS, e dunque in possesso del PIN, e chi, invece, lo diverrà per la prima volta.
Più precisamente:
– Gli intermediari abilitati alla data dell’01.10.2020 non dovranno fare altro che richiedere lo SPID ed utilizzarlo per l’accesso ai servizi. L’INPS riconoscerà automaticamente l’intermediario già abilitato che potrà così continuare a operare nel suo cassetto e con le sue deleghe, esattamente come faceva con il PIN.
Stesso discorso vale per i sub delegati che, entrando col loro SPID, verranno riconosciuti come tali rispetto all’utenza dell’intermediario delegante, e continueranno a operare senza variazioni.
A proposito delle sub deleghe, sono state accolte le richieste della categoria e, pertanto, l’INPS sta approntando alcune necessarie modifiche che consentiranno al sub delegato di operare sul cassetto previdenziale senza restrizioni, facendo altresì in modo che le relative operazioni siano visibili a tutti i soggetti collegati all’utenza del delegante.
– Gli intermediari non abilitati all’01.10.2020
Dal 1.10.2020 una nuova abilitazione sarà rilasciata, invece, soltanto agli intermediari in possesso dello SPID. La richiesta di abilitazione con “modello SC64” potrà essere presentata mediante pec alla sede INPS provinciale di competenza senza alcuna necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici.
Le eventuali sub deleghe, sempre con il possesso dello SPID, dovranno essere richieste con le stesse modalità con il modello SC62.
Anche per le sub deleghe con SPID saranno apportate le modifiche descritte al punto 1.1..
AMMORTIZZATORI SOCIALI – TERMINI DECADENZIALI
Tra le maggiori criticità riscontrate vi è quella relativa ai termini decadenziali di presentazione delle istanze di CIG o dei modelli SR41 per la richiesta delle prestazioni a pagamento diretto.
La norma, infatti, introduce un criterio generale che fissa come termine di presentazione sia delle istanze che di richiesta della prestazione, quello del mese successivo al periodo di integrazione salariale.
Per l’invio del modello SR41 c’è un ulteriore termine che è quello di 30 giorni dall’autorizzazione dell’ammortizzatore, se questa viene deliberata dopo il mese successivo al periodo di integrazione salariale.
Sorge dunque il problema della corretta individuazione della data iniziale da cui far decorrere i 30 giorni (cd. dies a quo).
Al riguardo l’INPS ha precisato che i termini decadenziali decorrono dalla notifica via PEC e non dalla data del provvedimento.
AMMORTIZZATORI SOCIALI – RISOLUZIONE DI ERRORI FORMALI SULLE ISTANZE CIG/FIS
In presenza di una domanda di CIG/FIS/CIGD autorizzata dalla sede, ma che presenta errori esclusivamente di natura formale che hanno determinato l’esclusione di uno più lavoratori, è possibile procedere alla correzione tramite cassetto previdenziale chiedendo un riesame della pratica. A titolo di esempio è possibile ricorrere a tale modalità: quando il codice fiscale del lavoratore risulta errato (in questo caso provvederà la sede a rettificarlo); quando manca l’Unilav di un lavoratore regolarmente inserito nei flussi Uniemens; se manca la comunicazione di una proroga per lavoratori a tempo determinato etc..
Nel caso di dinieghi dell’istanza per richiesta di errato ammortizzatore sociale (esempio richiesto CIGD anziché FIS), ovvero autorizzazioni parziali per errori nel file CSV del FIS (esempio indicazione di “N” in corrispondenza del campo “Interessato AssOrd” richiesta) è necessario rinviare nuova domanda entro 30 giorni dalla notifica di diniego ovvero autorizzazione parziale.
L’INPS ha introdotto dei controlli di congruità e compatibilità sulle domande di FIS a conguaglio che prima erano previsti solo per i pagamenti diretti. In pratica, in fase di autorizzazione è stato associato, per ragioni di rendicontazione, un costo medio in base alle ore richieste. Questo importo si è rivelato sottostimato generando la produzione di note di rettifica. Per evitare che ciò si ripeta anche in futuro, l’importo stimato sarà aumentato in modo tale che quanto conguagliato dal datore di lavoro risulterà nella quasi totalità dei casi inferiore.
La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ritiene che delle oltre 100.000 note di rettifica formatesi, circa l’80%, dovrà, pertanto, essere annullato. Verosimilmente nei prossimi 15 giorni, a livello centrale, verrà effettuato un ricalcolo sulla base dei nuovi criteri. È prevista anche la pubblicazione di un messaggio che illustrerà alle sedi come intervenire nei casi in cui una domanda non dovesse superare i controlli di congruità previsti.
AMMORTIZZATOI SOCIALI – SR41
È stato chiesto all’Istituto di permettere all’intermediario di visualizzare i pagamenti effettuati al lavoratore. Questo non dovrebbe incontrare ostacoli legati alla violazione della privacy perché i pagamenti sono effettuati sulla base di dati forniti dallo stesso intermediario. L’INPS valuterà la fattibilità all’esito del parere richiesto al Garante della protezione dei dati.
CIRCOLARI ATTESE – ESONERI CONTRIBUTIVI
Il D.L. n. 104/20 prevede esoneri contributivi agli articoli 3, 6 e 27.
In ordine a quanto previsto all’art. 3, l’esonero da richiedere in alternativa alla Cassa Integrazione, è stato già oggetto di circolare (n. 105/20). Se ne attende un’altra più operativa che sarà emanata non appena ci sarà l’autorizzazione della Commissione Europea. Nelle more è stato precisato che:
– l’esonero si calcola sulla contribuzione corrispondente al doppio delle ore di prestazione richieste a maggio e giugno. È stato precisato che anche se la prestazione è stata richiesta solo in uno dei due mesi, sarà comunque possibile optare per la fruizione dell’esonero;
– sarà cura del datore di lavoro/intermediario calcolare l’importo spettante e dividerlo per massimo 4 mesi, fermo restando che l’esonero non dovrà superare i contributi previdenziali mensilmente dovuti; in caso di incapienza sarà possibile portare il residuo in compensazione il mese successivo, sempre nel rispetto del tetto contributivo mensile;
– i 4 mesi entro cui compensare l’esonero contributivo sono da considerare come competenza, quindi, l’ultimo sarà dicembre con presentazione F24 gennaio 2021.
Per quanto riguarda gli altri due esoneri previsti dagli articoli 6 e 27 si è in attesa del vaglio preventivo Ministero del Lavoro.
L’INPS riferisce che la relativa Circolare è stato oramai approntata da mesi, ma che la procedura continua a non essere operativa a causa di problemi di dialogo tra le procedure INPS e Anpal.
CIRCOLARI ATTESE – MALATTIA COVID ART. 26 DL 18/2020
Il comma 1 dell’articolo 26 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.
Al fine di consentire una parziale automatizzazione del processo l’INPS a giugno scorso, con messaggio n.2584/20, aveva anticipato l’implementazione di una apposita procedura informatica, ad oggi non ancora rilasciata.
I ritardi sono legati alla presenza di certificati medici incompleti e a qualche difficoltà di comunicazione con le ASL. I lavoratori interessati saranno divisi in tre liste in base alla normativa di riferimento. Il datore di lavoro riceverà una comunicazione attraverso il cassetto bidirezionale con le indicazioni per il conguaglio. L’INPS non attenderà di avere l’elenco completo dei certificati medici validi. Non appena avranno a disposizione un numero congruo invieranno le prime comunicazioni.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Riunione Tavolo Tecnico presso Direzione Centrale INPS - 11 settembre 2019. Report informativo - Comunicato 19 settembre 2019 del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro
- Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro - Comunicato 06 novembre 2019 - Riunione Tavolo Tecnico presso Direzione Centrale INPS - 30 ottobre 2019 - Report informativo
- Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro - Comunicato 11 febbraio 2020 - Riunione tavolo tecnico presso direzione centrale Inps 22.01.2020 - Report informativo
- CONSIGLIO NAZIONALE CDL - Comunicato 25 maggio 2020 - Integrazione Tavolo Tecnico presso Direzione Centrale INPS 11.5.2020. Report informativo
- CNCE - Comunicato 21 aprile 2021 - Protocollo INL_CNCE - Riunione tavolo tecnico nazionale permanente - Istruzioni operative per le Casse Edili/Edilcasse
- CONSIGLIO NAZIONALE CDL - Comunicato 24 maggio 2019 - Tavolo tecnico Ministero del Lavoro-Consulenti del Lavoro
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