AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 11 ottobre 2020, n. 65/E
Contributo a Fondo Perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – istanze di autotutela
Con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, nell’ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all’impresa e all’economia», è stato introdotto, dall’articolo 25, un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. In merito l’Agenzia ha emanato:
– il provvedimento del Direttore del 10 giugno 2020 con il quale sono stati disciplinati, ai sensi del comma 10 del citato articolo 25 del Decreto rilancio, le regole tecniche per la trasmissione delle istanze per il riconoscimento del contributo in argomento;
– la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 e la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, contenenti chiarimenti interpretativi in merito alle disposizioni in argomento.
Come previsto dal comma 8 dell’articolo 25 del Decreto rilancio, le istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto potevano essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data del 15 giugno 2020 (ovvero dalla data del 25 giugno 2020 per le istanze presentate da eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto): pertanto, il 13 agosto 2020 (ovvero il 24 agosto 2020 per gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto) ha rappresentato il termine ultimo per la trasmissione delle istanze (NOTA 1).
Nel corso del periodo sopra citato sono pervenute segnalazioni dagli operatori e dalle associazioni di categoria riguardanti istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti e individuati solo dopo l’accreditamento della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un ammontare di contributo inferiore a quello spettante.
Ulteriori segnalazioni sono pervenute in relazione a istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il sistema dell’Agenzia delle entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non è stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore (es. per IBAN riportato in istanza non intestato al soggetto richiedente), in quanto il sistema l’ha respinta per decorrenza termini.
Tanto premesso, al fine di sanare le situazioni sopra descritte, il soggetto richiedente – anche mediante l’intermediario delegato – può presentare istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata all’Agenzia delle entrate nel periodo di vigenza del processo.
Il modello dell’istanza va trasmesso via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare di PIVA), firmata digitalmente dal soggetto richiedente (NOTA 2) ovvero dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno alla trasmissione presente nell’istanza: in quest’ultimo caso, sarà allegata all’istanza la copia del documento d’identità del soggetto richiedente.
Insieme al modello dell’istanza, occorrerà inviare una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore ovvero l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto (NOTA 3).
Al riguardo, le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate – prese in carico le istanze di autotutela – le esamineranno puntualmente, valutando le motivazioni presentate dagli utenti e verificando la coerenza dei dati contabili, dichiarati nelle istanze presentate, con gli elementi informativi presenti in Anagrafe Tributaria e l’eventuale documentazione prodotta dal contribuente.
Qualora dall’esame dell’istanza dovesse emergere l’irregolarità della stessa, l’ufficio potrà procedere con l’effettuazione di ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l’eventuale tentativo di truffa, con le conseguenti sanzioni amministrative e penali in capo al soggetto richiedente e all’eventuale intermediario che ha presentato l’istanza per suo conto.
Ove dal predetto esame sia confermato l’esito comunicato in relazione alla istanza iniziale trasmessa nel periodo 15 giugno – 13 agosto (NOTA 4), ad esempio risultando corretto l’importo del contributo già erogato, l’Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, recante avvertenze per l’impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri, in conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela.
Qualora dall’esame dell’istanza dovesse emergere la correttezza della stessa, l’Agenzia delle entrate provvederà – ai sensi delle disposizioni dell’articolo 25, comma 11, del d.l. n. 34 del 2020 – ad effettuare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
—
Note:
(1) Il sistema di accoglienza dell’Agenzia ha accettato istanze sostitutive di istanze inviate entro il 13 agosto (24 agosto per le istanze degli eredi) fino al quinto giorno lavorativo successivo ai predetti termini.
(2) Nel caso in cui il soggetto non disponga di firma digitale, potrà trasmettere via PEC l’istanza sottoscritta con firma autografa accompagnata da copia di documento d’identità.
(3) Esempio: istanza inviata il 13 agosto per la quale è stata ottenuta una prima ricevuta di presa in carico e, oltre il 20 agosto, una seconda ricevuta di scarto per IBAN non intestato al soggetto richiedente.
(4) 25 giugno – 24 agosto per le istanze presentate da eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto.
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