Agenzia delle Entrate – Risposta n. 199 del 20 aprile 2022

Articolo 1, commi 16-27 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Contributo a fondo perduto
perequativo

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO 

L’interpellante rappresenta che svolge l’attività di … 

A causa della Pandemia Covid-19, la società dichiara che nell’anno 2020 ha registrato una diminuzione del volume d’affari di circa il 20 per cento rispetto al 2019 che ha implicato la contrazione del reddito dichiarato di euro …nel periodo d’imposta 2019 ad una perdita di euro …nel periodo d’imposta 2020.

A tal proposito l’istante osserva che nel 2020 e nel 2021 sono stati erogati diversi contributi a favore dei soggetti danneggiati dall’emergenza sanitaria legata al Covid- 19, tra i quali è annoverabile il “contributo perequativo”, introdotto dall’ articolo 1, commi da 16 a 27 del Decreto Legge n. 73/2021 (“Decreto Sostegni bis”).

La società prosegue ricordando che il Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e Finanza del 12 novembre 2021, con il quale sono stati definiti i presupposti per l’erogazione del contributo perequativo, ha stabilito, tra l’altro, la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d’esercizio necessaria per l’accesso al contributo (30%) e le percentuali di determinazione del contributo commisurate ai ricavi dell’anno 2019.

Per quanto concerne la determinazione del risultato economico d’esercizio dell’anno 2019 e dell’anno 2020, l’istante precisa che la stessa è stata, invece, rimandata al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021, che ha individuato gli specifici campi a cui fare riferimento per ciascun modello di dichiarazione dei redditi.

Tanto premesso, la società rappresenta che avendo subito un peggioramento del risultato economico tra il periodo d’imposta 2019 (euro …) e il periodo d’imposta 2020 (- euro …) ha chiesto e ottenuto in data …2021 il “contributo perequativo”, optando per la fruizione del credito d’imposta.

Nella fattispecie, tuttavia, la società fa presente che il risultato negativo dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 è stato causato per una quota parte dallo stato di emergenza sanitaria “Covid-19” e per un’altra parte da un componente negativo straordinario afferente alla liquidazione di un socio uscente dalla compagine societaria. Più precisamente, «[…] nell’anno 2020 ha infatti provveduto ad escludere un socio, la cui liquidazione ha determinato una differenza da esclusione di competenza dell’esercizio 2020 di euro 138.53…9. La differenza di esclusione rappresenta per l’impresa un componente negativo di reddito ed è stata dedotta per competenza nell’anno 2020 riducendo il reddito, che senza di essa sarebbe stato di euro …, alla perdita dichiarata di euro …. Prendendo in considerazione il reddito senza la componente straordinaria citata e seguendo il metodo di calcolo previsto, il contributo perequativo andrebbe così calcolato: …[…].»

Tanto premesso, l’istante chiede se, ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto perequativo, debba essere escluso dal reddito del periodo d’imposta 2020 il componente negativo straordinario non direttamente collegato agli effetti dell’emergenza sanitaria “Covid-19”.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

L’interpellante ritiene di effettuare il calcolo del contributo perequativo, secondo le indicazioni del Decreto del Ministero Economia e finanze del 12 novembre 2021 e del Provvedimento del 4 settembre 2021 prot. n. 227357/2021.

Nell’istanza la società descrive il calcolo seguito per il contributo perequativo, precisando che «[…] si ottiene deducendo dal peggioramento del risultato economico nel biennio 2019/2020, euro …, il contributo del Decreto rilancio di euro 4.204, e moltiplicando il risultato per la percentuale del 15%, desumibile dal Decreto Attuativo del Mef del 12 novembre 2021 in base al Volume d’affari conseguito dalla società nel 2019, pari ad euro …. Il contributo spettante quindi ammonta a: …[…]». In particolare, secondo l’istante i citati Provvedimenti non hanno previsto alcun meccanismo diretto “a rettificare” i risultati economici degli anni 2019 e 2020 dagli eventi non strettamente connessi al periodo pandemico. In altri termini osserva che «[…]Pare evidente che per evitare possibili situazioni di incertezza e future contestazioni, la scelta del legislatore sia stata quella di stabilire un meccanismo di determinazione del contributo oggettivo, “asettico” ed impersonale. […].»Sulla base di queste considerazioni l’interpellante reputa, quindi, corretto il calcolo del “contributo perequativo” effettuato utilizzando i risultati economici riportati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta 2019 e 2020, senza operare alcuna correzione rispetto agli eventi straordinari non correlati all’evento pandemico.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

In via preliminare si evidenzia che, a prescindere dal parere di seguito riportato, non sono in alcun modo oggetto del presente interpello i requisiti necessari per la deduzione della cd. differenza da recesso menzionata nonché le modalità di calcolo del contributo di seguito descritto, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto nuove: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali».

In particolare il Titolo I, che disciplina sostegni alle imprese, all’economia e l’abbattimento dei costi fissi, all’articolo 1, commi 16-27, riconosce a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 «(…) che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato», un contributo a fondo perduto subordinato al conseguimento di un (…) peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.»

Ai fini della determinazione del contributo in parola, nel comma 20 viene precisato che «(…) è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13

Il successivo comma 23 dispone che «Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano (…) un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 16 a 20. (…) Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio di cui ai commi 19 e 20.»

In relazione alle modalità di determinazione del contributo a fondo perduto «perequativo», il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 12 novembre 2001, di cui al comma 19 del citato articolo 1, nelle premesse tiene conto, tra l’altro, anche della «[…] comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19”, come modificata dalle comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021».

A tal riguardo nel Provvedimento del Direttore di cui al citato comma 23, l’Agenzia al punto 1.2 precisa, tra l’altro, che il contribuente deve comunicare l’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente e che risultano sussistenti gli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.

Tale contributo, in sintesi, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell’intero risultato economico d’esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l’anno 2020 rispetto al 2019, ed è calcolato seguendo un meccanismo che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19.

Tanto premesso si evidenzia che la citata individuazione, mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia, degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, da considerare per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio di cui ai commi 19 e 20 da confrontare, è stata espressamente prevista nel comma 23, dell’articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021.

In altri termini, in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla pandemia da COVID-19 e con l’obiettivo di velocizzare l’erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, lo stesso legislatore ha semplificato il calcolo dell’agevolazione qui in commento definendo implicitamente le nozioni di «peggioramento del risultato economico d’esercizio» e di «risultato economico d’esercizio» richiamati nei citati commi 19 e 20, con il rinvio ai valori fiscali che tali locuzioni possono assumere.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021 – recante «Individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio di cui all’articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106» -, dunque, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) da considerare per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, sono stati individuati nell’allegato A al menzionato provvedimento.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto di quanto disposto nel più volte citato comma 23 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2001 e nel provvedimento del 4 settembre 2021, ai fini del calcolo del «peggioramento del risultato d’esercizio» (o del «risultato economico d’esercizio») assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella Tabella A allegata al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in commento.