CORTE CASSAZIONE n. 27505 del 30 dicembre 2014
SENTENZA
sul ricorso 12012-2009 proposto da: M. B. O. D. & CO SAS in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTIN MAIRHOFER giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO 2014 3199 Civile Sent. Sez. 5 Num. 27505 Anno 2014 Presidente: ADAMO MARIO Relatore: TERRUSI FRANCESCO Data pubblicazione: 30/12/2014 Corte di Cassazione – copia non ufficiale STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la decisione n. 4494/2008 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA, depositata il 14/05/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI; udito per il ricorrente l’Avvocato ALBINI delega Avvocato MANZI che si riporta; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
La commissione tributaria centrale, con sentenza in data 14 maggio 2008, ha respinto un ricorso della contribuente M. B. s.a.s di O. D. & c. contro un diniego di condono ex 1. n. 289-02 e, in accoglimento del gravame dell’amministrazione finanziaria avverso la sentenza della commissione tributaria di II grado di Bolzano, ha confermato una pretesa per Invim straordinaria conseguente a dichiarazione dell’anno 1983, contestata con avviso di liquidazione notificato alla società in data 19 marzo 1986. Per quanto unicamente rileva, la commissione tributaria centrale ha affermato che la lite non poteva esser ritenuta condonabile ex art. 16 della 1. n. 289 del 2002, per il fatto di non essere l’avviso di liquidazione riconducibile alla categoria degli atti impositivi. La società ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, illustrati anche da memoria. L’amministrazione non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Col primo mezzo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 111 cost., la violazione dell’art. 16 della 1. n. 289 del 2002 per non avere la commissione tributaria centrale riconosciuto la condonabilità della lite pendente in relazione alla natura impositiva dell’avviso di liquidazione dell’ufficio del registro di Bolzano. lnvim straordinaria — determinazione forfetaria del valore — condono I. 289-02, art. 16 – applicabilità Corte di Cassazione – copia non ufficiale Col secondo mezzo, sempre con riferimento all’art. 111 cost., la ricorrente deduce la violazione dell’art. 26 del d.l. n. 55 del 1983 per non avere la commissione tributaria centrale riconosciuto la possibilità di applicare i due previsti differenti metodi di determinazione dell’imponibile: forfetario, limitatamente all’area edificabile, e ordinario, limitatamente ai fabbricati soggetti a Invim.
II. – Il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, il cui esame si rivela assorbente. Dalla sentenza risulta che la controversia tra le parti aveva a oggetto la corretta determinazione dell’Invim in relazione all’incremento forfetario previsto dall’art. 26, 3 °co., del d.l. n. 55 del 1983, conv. con modificazioni in l. n. 131 del 1983 (“Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l’anno 1983”). In corso di causa era stata invero avanzata dalla società domanda di definizione di lite pendente ai sensi dell’art. 16 della 1. n. 289-02 ed era stato impugnato il provvedimento di diniego dell’amministrazione finanziaria retto dalla tesi che l’avviso di liquidazione non fosse riconducibile alla categoria degli atti di imposizione fiscale. Codesta tesi è stata condivisa dalla commissione tributaria centrale in quanto il problema dell’ammissibilità del condono si intrecciava col merito del ricorso in ordine all’interpretazione del citato 3 ° comma dell’art. 26 del d.l. n. 55 del 1983; e in tal modo supponeva una controversia (solo) liquidatoria. Sennonché questa affermazione non può essere condivisa. Va rammentato che l’art. 26 del d.l. cit., per quanto qui interessa, stabiliva: (i) che per gli immobili di cui all’art. 3 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, posseduti alla data del 1 0 gennaio 1983, fosse dovuta l’Invim; (ii) che l’imposta fosse commisurata all’incremento di valore verificatosi nel periodo compreso tra la data di acquisto o della precedente tassazione e il l °gennaio 1983, dovendosi applicare, per la determinazione della differenza imponibile, i criteri di cui all’art. 6 del predetto decreto n. 643-72, assumendo quale valore finale quello venale del bene al l °gennaio 1983 e quale valore iniziale quello alla data dell’acquisto o della precedente tassazione; (iii) che l’imposta medesima potesse venir commisurata in via forfettaria, su richiesta del contribuente, “ad un incremento imponibile pari al 15 per cento del valore iniziale del bene per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre compreso tra la data dell’acquisto o della precedente tassazione ed il l °gennaio 1983”; in tal caso la domanda doveva “essere formulata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione” e, nelle successive applicazioni della imposta, si sarebbe assunto “come valore iniziale quello del bene alla data dell’acquisto o della tassazione antecedente a quella di cui al presente comma, maggiorato dell’incremento imponibile forfettariamente determinato”.
III. – La controversia in esame giustappunto riguardava non l’imposta, ma il valore di riferimento, essendo insorta in relazione all’art. 6, l °e 6 0 co., della 1. Invim, a tenore del quale (a) l’incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell’immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 e il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo art. 11, che l’immobile aveva alla data dell’acquisto ovvero della precedente tassazione; e (b) in caso di utilizzazione edificatoria di un’area l’imposta è liquidata separatamente sull’incremento di valore dell’area verificatosi sino all’inizio della costruzione e sull’incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio (cd. doppio incremento). L’ufficio aveva preteso di computare l’imposta in modo unitario secondo la determinazione forfetaria dell’incremento di valore scelta dalla contribuente, perché aveva dedotto che la scelta del contribuente per il metodo forfetario non potesse che riferirsi all’intera imposta dovuta. La società invece aveva contestato tale assunto, rilevando fosse consentito avvalersi della scelta per la determinazione forfetaria ai fini dell’incremento di valore della sola area fabbricabile. Ne consegue che la lite, ancorché incentrata sull’impugnazione di un avviso di liquidazione, atteneva alla corretta determinazione dell’incremento di valore del bene. Era cioè – come detto – una controversia sul valore, non sulla (sola) imposta. Nelle condizioni date, all’avviso di liquidazione non poteva dunque ascriversi una mera funzione liquidatoria dell’imposta rispetto al valore dichiarato dalla parte, giacché il valore era stato indicato forfetariamente per la sola area, e non per i fabbricati.
IV. – Ora, secondo la giurisprudenza di questa corte )in tema di condono fiscale, esulano dal concetto normativo di lite pendente e, quindi, dalla possibilità di definizione agevolata ai sensi dall’art. 16 1. 27 dicembre 2002 n. 289, soltanto le controversie aventi a oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica; mentre rientra nell’ambito applicativo del beneficio, la controversia conseguente all’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta il quale partecipi nella sostanza alla funzione propria dell’accertamento, in quanto emesso previa valutazione e rettifica, da parte dell’ufficio finanziario, della congruità dei valori dichiarati, derivandone, in tal caso, la persistente controvertibilità del presupposto della materia imponibile (v. Cass. n. 9196-11; n. 18840-06. E v. anche, per eguale principio distintivo generale, Cass. n. 2598-12). Il principio va in questa sede riaffermato in quanto ciò che rileva ai fini della qualificazione dell’atto come impositivo, e della conseguente inclusione della relativa controversia nell’ambito applicativo dell’art. 16 della 1. n. 289 del 2002, è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale. Quindi la definizione dell’atto come « avviso di liquidazione » non vale a escludere la natura di atto impositivo, quando esso sia destinato a esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, essendo sufficiente che la contestazione del contribuente sia idonea a integrare una controversia effettiva, e non apparente, sui presupposti e sui contenuti dell’obbligazione tributaria (v. Cass. n. 20731-10; n. 4129-09 e molte altre).
V. – L’impugnata sentenza non ha adeguatamente considerato la funzione specifica dell’atto nel quale la pretesa fiscale era stata consacrata, avendo escluso la definibilità della lite sull’erroneo presupposto che si fosse trattato di un avviso avente funzione solo liquidatoria, e non anche determinativa dell’incremento di valore sottostante. Va dunque cassata in applicazione dei principi appena esposti. Segue la rimessione della causa alla commissione tributaria di II grado di Bolzano, designata quale giudice di rinvio ai sensi degli artt. 76 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l, 2 °co., del d.lgs. n. 545 del 1992. Questa, in distinta sezione, provvederà a valutare il corretto adempimento dell’obbligazione discendente dal condono. Provvederà inoltre sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria di grado di Bolzano. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, addì 21 ottobre 2014. Il
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