CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2017, n. 27346
Pubblico impiego – Giorni di festività nazionali coincidenti con la domenica – Pagamento della quota giornaliera di retribuzione – Non sussiste – Stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 – Esclusa l’applicazione della L. 27 maggio 1949 n. 260
Rilevato
che con la sentenza n. 3678 in data 19.1.2011 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado ha rigettato la domanda proposta, in sede monitoria, dai ricorrenti indicati in epigrafe volta alla condanna del il Ministero della Pubblica Istruzione pagamento della quota giornaliera di retribuzione in relazione ai giorni di festività nazionali coincidenti con la domenica di cui alla L. n. 260 del 1949 come successivamente modificata;
che avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, al quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha resistito con controricorso;
che il PG in data 12.5.2017 ha concluso per il rigetto del ricorso; che con unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e errata interpretazione dell’art. 8 della L. n. 124 del 1999 e di ogni altra norma in materia , violazione dell’obbligo internazionale di cui all’art. 6/1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e deducono l’incostituzionalità dell’art. 1 c. 224 della L. 23 dicembre 2005- legge finanziaria 2006 e violazione dei principi generali del diritto comunitario; che il ricorso è infondato perché la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte nelle sentenze n. 12723/2017, nn. 7029 e 4433 del 2016 (in senso conforme si leggano anche le conformi Ordinanze nn. 11, 328, 12036, 26251del 2016), le cui argomentazioni motivazionali, devono intendersi qui richiamate ex art. 118 c.p.c. 10.
che, in particolare, nelle sentenze innanzi richiamate è stato osservato che: la questione di illegittimità costituzionale della disposizione interpretativa contenuta nell’art. 1 c. 224 della L. n. 266 del 2005, che ha previsto che “tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dal D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165 , art. 69 c. 1 secondo periodo , a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompresa la L. 27 maggio 1949 n. 260, art. 5 comma 3, come sostituito dalla L 31 marzo 19554 n. 90 art. 1 , in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”, è stata ritenuta non fondata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 146 del 2008, con riferimento all’art. 3 della Costituzione che gli ulteriori profili di incostituzionalità denunciati per violazione dell’art. 117 , primo comma , della Costituzione in relazione all’art. 6 della CEDU, devono ritenersi superati a seguito della sentenza n. 150 del 2015 della Corte Costituzionale (ordinanza di rimessione di questa Corte del 20 gennaio 2014), che ha definitivamente fugato ogni dubbio di costituzionalità e di contrasto con il giusto ed equo processo e con i connessi principi della parità delle armi e della certezza del diritto (art. 6 CEDU), affermando che l’intervento interpretativo del legislatore non solo non contrasta con il principio di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, escluse dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 146 del 2008, ma neppure determina una lesione dell’affidamento, rendendo il testo originario plausibile una lettura diversa da quella che i destinatari della norma interpretata hanno ritenuto di privilegiare, coerente con i principi ai quali è informato il rapporto, di lavoro pubblico ed escludendo la prospettata lesione delle attribuzioni del potere giudiziario, perché la norma avendo natura interpretativa, ha operato sul piano delle fonti, senza toccare la potestà di giudicare, limitandosi a precisare la regola astratta ed il modello di decisione cui l’esercizio di tale potestà deve attenersi, definendo e delimitando la fattispecie normativa oggetto della medesima proprio al fine di assicurare la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico.
che il Collegio ritiene di dare continuità anche ai principi affermati nelle sopra richiamate sentenze di questa Corte n 4433 e n. 7026 del 2016, secondo cui ai fini del rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, alla Corte UE, è necessario che il giudice nazionale debba decidere una controversia concernente il diritto dell’Unione, non potendosi ritenere compiuta la “trattatizzazione” indiretta della CEDU, in forza dell’art. 52, comma 3, della Carta di Nizza, atteso che essa non costituisce strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze UE ed è inapplicabile a fattispecie, quale quella dedotta in giudizio, relativa a periodo anteriore dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, a partire dalla quale la Carta ha acquisito lo stesso valore dei Trattati, a norma dell’articolo 6, primo comma del Trattato UE e priva di legame con il diritto dell’Unione;
che dalle argomentazioni svolte consegue il rigetto del ricorso;
che le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a rifondere al Ministero le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 17 aprile 2019 - Svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione nei giorni dell'anno 2019 di giovedì 25 aprile, sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22,…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 4839 depositata il 16 febbraio 2023 - La retribuzione utilizzabile ai fini del calcolo dell'indennità di mobilità e la retribuzione pensionabile non necessariamente sono coincidenti
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 16830 depositata il 13 giugno 2023 - Nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 11970 depositata il 5 maggio 2023 - In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36947 depositata il 16 dicembre 2022 - Nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 36646 depositata il 14 dicembre 2022 - Nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…