CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2017, n. 27378
Tributi – IRAP – Pediatra convenzionata col SSN – Presupposto autonoma organizzazione – Assunzione secondo dipendente per sostituzione del primo in maternità – Esclusione
Ragioni della decisione
Costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
Con atto notificato in data 29 agosto 2016 l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Sicilia che il 4 febbraio 2016 ha ritenuto fondata la domanda della dott.ssa A.R., pediatra di base convenzionata col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata negli anni d’imposta circoscritti dalla CTP Agrigento.
La contribuente si difende con controricorso.
La ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (d.lgs. 446/1997, artt. 2, 3) – la sentenza d’appello, laddove stima l’attività della contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione.
La decisione del giudice regionale, invece, non si discosta da principi regolativi definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e (soprattutto) del ricorso per cassazione emerge che nella specie il thema decidendum riguarda oramai solo l’utilizzo “di due dipendenti nello studio della pediatra” e segnatamente “la sig. M.S. dal 2006, la sig. A.A., costantemente”. Il che sarebbe corroborato dall’imprecisato contenuto di dichiarazioni fiscali e da domande di crediti d’imposta per incremento occupazionale, laddove la CTR, con insindacabile accertamento di fatto, ha appurato che la parte contribuente “ha … chiarito, già in primo grado, la posizione dell’unica dipendente”. Ciò, in punto di fatto, assoggetta la fattispecie alla preclusione per la cd. “doppia conforme” ed esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività della contribuente, censurata con deduzioni fattuali più che giuridiche e tutt’altro che autosufficienti. Peraltro, per completezza, si osserva che la controricorrente, con autosufficiente deduzione, corroborata dalla prescritte allegazioni, ha documentato quanto già provato nel giudizio di merito, ovverosia che il cd. doppio dipendente riguardava in realtà soltanto il transitorio rimpiazzo dell’unica dipendente assente per maternità.
Conseguentemente il ricorso può essere disatteso ai sensi dell’art. 375, primo comma, cod. proc. civ. con ordinanza camerale di rigetto. L’evolversi della giurisprudenza sino alle recenti pronunce delle sezioni unite giustifica la compensazione delle spese per l’intero.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
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