CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2017, n. 28809
Procedura di mobilità – Licenziamento – Illegittimità – Violazione dei criteri di scelta – Competenza territoriale del giudice – Concreta sussistenza del criterio di collegamento in relazione al foro prescelto – Onere grava sull’attore – Luogo ove sono tenute le scritture contabili – Criterio di radicamento della competenza territoriale
Rilevato che
R.N., dipendente dalla G. S.rl., aveva adito il Tribunale di Torre Annunziata ai sensi dell’art. 1, co. 47 della legge 28.6.2012 n. 92, per sentire dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatole il 15.12.2015 all’esito di procedura di mobilità aperta a norma degli artt. 4 e 24 l. 223/91 per asserita violazione dei criteri di scelta o, in subordine, per discriminazione, ovvero, comunque, perché intimato in violazione del 2° comma dell’art. 5 della legge citata;
il giudice adito disattendeva l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società resistente, in sede di decisione della causa nel merito in senso favorevole all’istante, sul rilievo che l’azienda aveva sempre avuto sede legale nel Circondario del Tribunale di Torre Annunziata;
la G. srl ha proposto regolamento facoltativo di competenza avverso l’ordinanza de qua, sostenendo in diritto la competenza territoriale del Tribunale di Nola; ha resistito la R., con memoria di costituzione; il P.G. in sede, richiesto del proprio parere, ha concluso per il rigetto del ricorso;
la R. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 ter, 2° co., cpc;
Considerato che
1. la ricorrente sostiene che il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa della R. era lo stabilimento CIS di Nola, ove la lavoratrice era stata addetta fino alla cessazione del rapporto di lavoro e che nella comunicazione di assunzione effettuata in data 20.4.1998 presso la Sezione Circoscrizionale per l’Impiego di Nola risultava indicato tale stabilimento, con la conseguenza che la competenza doveva ritenersi radicata ai sensi dell’art. 413 cpc, presso il Tribunale di Nola;
2. ai sensi dell’art. 413 c.p.c., competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto (comma 2);
3. grava sull’attore l’onere di dimostrare la concreta sussistenza dell’uno o dell’altro criterio di collegamento in relazione al foro prescelto, con la conseguenza che, in difetto di prova circa il luogo di conclusione del contratto (non rileva ai detti fini la comunicazione cui fa rinvio la G. srl), deve, in coerenza con quanto assunto dalla lavoratrice, aversi riguardo al concorrente criterio del luogo in cui è sita l’azienda, il quale, nel caso di società commerciale, è identificabile con quello in cui è ubicata la sede sociale dell’impresa e sono accentrati i poteri di direzione ed amministrazione, anche se l’attività imprenditoriale venga svolta altrove e quindi indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni aziendali, (cfr. Cass. 17 aprile 2009 n. 9256; Cass. 22.5.2014 n. 11317);
4. nella specie la società ha fatto riferimento a prova documentale relativa all’occupazione della forza lavoro nella sede operativa di Nola, che, a suo dire, renderebbe incontroverso che nella sede legale della società in Torre Annunziata non lavori alcuna risorsa e/o dipendente e non sia esercitata alcuna attività economica e produttiva;
5. tuttavia, come già detto, in tema di competenza territoriale in ordine alle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, il secondo comma dell’art. 413 (nuovo testo) cod. proc. civ. prevede, contemperando il contrapposto interesse delle parti, tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza in cui il lavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) di carattere alternativo, senza attribuire valore determinante esclusivo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa (cfr. Cass. 23 agosto 2003 n. 12418);
6. pertanto, ben poteva costituire criterio di radicamento della competenza territoriale il luogo ove si trovava l’azienda, dovendosi escludere che, in detta evenienza, la sede dove sono tenute le scritture contabili e trovano il loro normale punto di riferimento i rapporti giuridici dell’impresa debba necessariamente coincidere con quella in cui sono collocati i beni aziendali;
7. di fronte al dato non controverso che la sede legale della società è in Torre Annunziata deve considerarsi tale riferimento territoriale con riguardo alla disciplina recata dall’art. 46 cod. civ., non potendo, a tal fine, ritenersi nella specie superata la presunzione di coincidenza fra sede legale e sede effettiva – quest’ultima da individuarsi nel luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente – (cfr. anche Cass. s. u. 1.2.2010 n. 2224);
8. in conclusione, in conformità al parere del P.G., tenuto conto della memoria della ricorrente e rilevata la tardività di quella della società, il ricorso deve essere rigettato e va confermata la competenza del Tribunale di Torre Annunziata;
9. le spese del presente regolamento seguono la soccombenza della società e si liquidano come da dispositivo;
10. sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.p.r..
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