CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 settembre 2017, n. 20741
Fondo aziendale di integrazione delle pensioni – Somme versate – Cessazione dal servizio
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 29.3.2014, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la statuizione di primo grado che aveva accolto la domanda di R. P. volta a conseguire le somme versate per suo conto da S. s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa al disciolto Fondo aziendale di integrazione delle pensioni (FIP), benché fosse cessata dal servizio senza diritto a pensione;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione S. s.p.a. in l.c.a., deducendo sei motivi di censura, illustrati con memoria; che R. P. ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che, con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., parte ricorrente, in ossequio a Cass. S.U. n. 477/2015, ha rinunciato al terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali si censurava la sentenza impugnata per aver riconosciuto il diritto dell’iscritto al Fondo all’ammissione al passivo per l’intera contribuzione versata, comprensiva della quota versata dal datore di lavoro e degli accessori maturati alla data di cessazione del Fondo;
che la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d’impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, onde resta sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso (cfr. da ult. Cass. n. 22269 del 2016);
che, con i primi due motivi di censura, parte ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ovvero, in subordine, vizio di ultrapetizione) per avere la Corte di merito ritenuto in fatto che l’odierna controricorrente avesse dedotto di essere stata collocata a riposo e chiesto la rideterminazione delle prestazioni del FIP mediante lo strumento c.d. della clausola-oro, laddove, con il ricorso introduttivo del giudizio, ella, dopo aver dedotto di essere cessata dal servizio senza aver perfezionato il diritto ad alcuna delle prestazioni del FIP, aveva domandato la restituzione delle somme affluite al Fondo integrativo, sia per effetto dei versamenti propri che dell’azienda; che, qualora la sentenza d’appello abbia esaminato una domanda espressamente affermando che essa era stata proposta in primo grado e tale affermazione sia stata fatta senza essere preceduta da alcuna attività valutativa diretta a fornire dimostrazione dell’assunto, la denuncia con il ricorso per cassazione che la supposizione era erronea, perché la domanda non era stata proposta, ha natura di vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., in quanto lamenta un errore di percezione e non di valutazione di un fatto processuale, di talché il relativo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che la censura avrebbe dovuto farsi valere con il mezzo della revocazione (Cass. n. 27555 del 2011 e, più di recente, Cass. n. 4893 del 2016); che, con il quinto motivo di censura, parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 429 c.p.c. per avere la Corte di merito accordato il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi, nonostante il credito vantato avesse natura previdenziale;
che la censura è infondata, avendo questa Corte già fissato il principio secondo cui l’art. 16, comma 6, I. n. 412/1991, con il quale è stata sancita la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti e non è pertanto applicabile alle prestazioni pensionistiche integrative dovute dai datori di lavoro privati (Cass. n. 18041 del 2015); che, per contro, è inammissibile la questione relativa alla possibilità che il credito per cui si controverte sia o meno assistito da privilegio, essendo stata per la prima volta prospettata con la memoria ex art. 378 c.p.c. e dunque in violazione del principio secondo cui le memorie presentate ai sensi della disposizione cit. sono destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie e non possono specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto di argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con l’atto introduttivo, risultandone altrimenti violato il diritto di difesa della controparte (Cass. S.U. n. 11097 del 2006);
che, con il sesto motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale pronunciato sull’eccezione di prescrizione quinquennale dei diritti fatti valere;
che la censura è infondata, avendo i giudici di merito ritenuto la genericità (e dunque inammissibilità ex art. 342 c.p.c.) del richiamo a tutte le eccezioni formulate in primo grado – e dunque anche a quella di prescrizione – in mancanza di specifiche critiche indirizzate alla motivazione di primo grado, che al riguardo aveva considerato inapplicabile l’istituto della prescrizione breve sul rilievo che, in specie, si controverteva non già dell’inadempimento di un obbligo di pagamento periodico, ma di un obbligo di restituzione di somme che solo alla cessazione del Fondo era venuto a maturazione (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado, riportata a pag. 21 del controricorso); che il ricorso va conclusivamente rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in relazione al precorso contrasto di giurisprudenza in merito all’applicabilità alla fattispecie dell’art. 10, d. lgs. n. 124/1993;
che, tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 agosto 2019, n. 20741 - Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni - Distribuzione dei dividendi
- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il…
- INPS - Messaggio n. 3959 del 9 novembre 2023 - Eventi alluvionali - Riepilogo delle istruzioni operative per le domande di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo…
- INPS - Messaggio n. 1699 del 10 maggio 2023 - Evento alluvionale verificatosi nella Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023 - Domande di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 11970 depositata il 5 maggio 2023 - In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice non può integrare il decreto di sequest
Il giudice non può integrare il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla…
- Nell’eccezione di prescrizione, in materia t
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6289 deposi…
- Processo tributario: L’Agenzia delle entrate Risco
L’Agenzia delle entrate Riscossione può essere difesa da avvocati di libero foro…
- Il reato di bancarotta fraudolente documentale per
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 16414 depositata il 1…
- Processo Tributario: Il potere di disapplicazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2604 deposi…