INPS – Messaggio n. 3959 del 9 novembre 2023

Eventi alluvionali – Riepilogo delle istruzioni operative per le domande di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.Lgs n. 148/2015 per evento oggettivamente non evitabile (EONE), nonché al trattamento di cui all’articolo 8 della Legge n. 457/1972 (CISOA)

Premessa

In conseguenza del frequente ripetersi di eventi metereologici di eccezionale intensità – come da ultimo quelli che, a partire dal 2 novembre 2023, hanno interessato i territori delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato e per i quali il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 novembre 2023, ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per la Regione Toscana – con il presente messaggio si riepilogano le indicazioni relative alle modalità che i datori di lavoro devono seguire per richiedere l’accesso agli ordinari strumenti di sostegno al reddito.

Si ricorda, infatti, che in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa conseguenti ai predetti eventi, i datori di lavoro possono ricorrere al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché al trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

1. Domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale

Per la trasmissione delle domande riferite alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, i datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Si ricorda che le causali EONE sono contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:

– non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;

– i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 e, per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall’articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 33 del D.lgs n. 148/2015;

– le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;

– l’informativa sindacale non è preventiva e, laddove prevista, è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

Sempre in tema di informativa sindacale, si evidenzia che le imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane – non sono tenute a effettuare la menzionata informativa per le richieste riferite alle prime 13 settimane di integrazione salariale.

Detta informativa, invece, deve essere resa, da parte delle medesime imprese, anche in questo caso in via non preventiva, solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

Le domande di accesso alle prestazioni in parola devono essere corredate dalla relazione tecnica, nella quale il datore di lavoro deve illustrare la tipologia di attività lavorativa in corso al verificarsi dell’evento e le modalità con le quali l’evento medesimo ha inciso sul regolare svolgimento delle lavorazioni.

Nel caso in cui la domanda con la causale “Incendi – crolli – alluvioni” interessi unità produttive o cantieri siti nei territori per i quali sia stato proclamato lo stato di emergenza, la relazione tecnica può essere presentata in forma semplificata, non essendo necessario dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.

Conseguentemente, la relazione tecnica relativa alla citata causale deve descrivere esclusivamente, in maniera sintetica, la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive od operative oggetto della domanda e attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa al cessare degli eccezionali fenomeni metereologici, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

Si osserva che anche detta causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano i criteri di maggiore favore sopra descritti, compresa la redazione in forma semplificata della relazione tecnica per quei datori di lavorano che abbiano unità produttive od operative ubicati in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si ricorda inoltre che, con riferimento alle domande presentate con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, i datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità o limitarsi ad autocertificarne il possesso nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Si ricorda altresì che qualsiasi elemento istruttorio non fornito all’atto della domanda non determina in alcun caso la reiezione dell’istanza, bensì l’attivazione, con le consuete modalità, da parte della Struttura territorialmente competente, del supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11, comma 2, del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442.

In ordine al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento con causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali.

Qualora la suddetta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, i datori di lavoro possono chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

Ai fini della trasmissione delle domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale a carico del FIS o dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità di invio.

Si precisa che la domanda può essere proposta anche in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa di plessi organizzativi – quali, a titolo di esempio, cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, filali o agenzie – operanti nei predetti territori, ancorché non qualificabili come unità produttive. A tale fine, nella relazione tecnica a corredo dell’istanza, i datori di lavoro devono specificare la località in cui è situato il plesso organizzativo interessato dall’evento.

1.1 Neutralizzazione dei periodi nel biennio mobile

I periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) sono neutri ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del D.lgs n. 148/2015, quando richiesti da datori di lavoro, rientranti nella disciplina della CIGO, diversi da quelli appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni.

Si ricorda tuttavia che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 del decreto–legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, anche tali ultimi datori di lavoro, relativamente alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono della citata neutralizzazione e possono, quindi, accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti.

La medesima neutralizzazione opera anche con riferimento al limite massimo di durata nel biennio mobile dei trattamenti di assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS), come determinato dall’articolo 29, comma 3-bis, del D.lgs n. 148/2015 (NOTA 1), e dai Fondi di solidarietà bilaterali istituiti ai sensi dell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo, secondo le disposizioni previste dai singoli decreti istitutivi.

Tali periodi sono, invece, computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di cui all’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015.

2. Domande di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

I datori di lavoro agricoli che sospendono l’attività a seguito degli eventi atmosferici avversi possono accedere al trattamento di integrazione salariale (CISOA) di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, secondo le consuete modalità, utilizzando la causale “eventi atmosferici – cod. evento 01”, per una durata massima di 90 giorni nell’anno.

Destinatari delle predette integrazioni salariali agricole sono i lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri) dipendenti da aziende agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato che svolgono annualmente presso la stessa azienda almeno 181 giornate di effettivo lavoro.

Si osserva che, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2 del decreto–legge n. 98/2023, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.

La previsione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 98/2023 deroga, quindi, ancorché per un periodo temporaneo, alla disciplina di carattere generale, dettata dall’articolo 8 della legge n. 457/1972.

Il medesimo articolo 2 del menzionato decreto-legge n. 98/2023 stabilisce altresì che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione e riduzione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della legge n. 457/1972.

Si ricorda, infine, che – in corrispondenza delle giornate per le quali è autorizzata la CISOA per riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito – le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa si è regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

Ai fini della trasmissione delle domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi fino al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro devono presentare domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.

Nel caso in cui i datori di lavoro agricoli abbiano dovuto sospendere l’attività per effetto degli eventi alluvionali verificatisi in aree geografiche oggetto di dichiarazione di stato di emergenza, come da ultimo nei richiamati territori della Regione Toscana, è possibile accedere al trattamento di cui all’articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Ai sensi del citato articolo, agli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, può essere concesso il trattamento di CISOA previsto dall’articolo 8 della legge n. 457/1972, per un periodo non superiore a 90 giorni.

Si evidenzia che il trattamento in parola spetta ai lavoratori che, al momento della sospensione, sono alle dipendenze dell’impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro, previsto dal terzo comma del menzionato articolo 8 della legge n. 457/1972.

Si ricorda, inoltre, che i periodi di corresponsione del trattamento in argomento non concorrono alla totalizzazione delle 90 giornate di integrazione salariale di cui al citato articolo 8 della legge n. 457/1972 e che gli stessi sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito occupazionale minimo di 181 giornate di effettivo lavoro.

Per richiedere il trattamento di cui trattasi i datori di lavoro interessati devono presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.

In merito al termine entro il quale deve essere presentata la domanda volta a ottenere l’integrazione salariale in argomento, si precisa che quello previsto dall’articolo 15 della legge n. 457/1972 (15 giorni dall’inizio della sospensione del lavoro) trova applicazione soltanto per le istanze riguardanti sospensioni verificatesi successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza, che dichiara l’eccezionalità dell’avversità atmosferica. Per le sospensioni che, invece, sono iniziate prima dell’emanazione della stessa, il termine decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento in parola.

Si rammenta, infine, che i predetti trattamenti di CISOA sono soggetti al limite massimo mensile di importo previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015.

Note:

(1) L’articolo 29, comma 3–bis, del D.lgs n. 148/2015 prevede che il limite massimo di durata dei trattamenti di assegno di integrazione salariale riconosciuti dal FIS è pari a 13 settimane nel biennio mobile, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e a 26 settimane nel biennio mobile per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti