INPS – Messaggio n. 1217 del 22 marzo 2024
Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 – Assegno di integrazione salariale con causale “contratto di solidarietà” – Codifica eventi nel flusso Uniemens e unificazione dei codici conguaglio – Istruzioni contabili
1. Nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens relative all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale. Tali indicazioni integrano e modificano le istruzioni fornite con la circolare n. 170 del 15 novembre 2017, in relazione alle prestazioni dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà.
Nello specifico, l’assegno di solidarietà prevede l’esposizione del <CodiceEvento> “ASR” per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa riconosciuti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), gestiti con il sistema del ticket.
Analogamente, la stessa codifica è richiesta anche per l’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, che contemplano nei propri decreti istitutivi la citata prestazione con causale “contratto di solidarietà” (Gruppo Poste Italiane, Imprese assicuratrici e società di assistenza, Credito, Credito Cooperativo, Gruppo Ferrovie dello Stato, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol, Ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani).
Per le prestazioni così identificate, i datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario con causale “contratto di solidarietà” e all’assegno di solidarietà devono utilizzare il codice conguaglio “L002”.
Tanto premesso, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, è intervenuta sulla normativa di riferimento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, apportando modifiche e integrazioni al testo del D.lgs n. 148/2015.
In particolare, a seguito della citata novella normativa, l’assegno ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assume la denominazione di “assegno di integrazione salariale”, mentre, l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa successivi al 31 dicembre 2021.
Conseguentemente, in base al vigente quadro normativo (cfr. la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022), dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali, compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, e al fine di allineare le procedure alla novellata normativa, con il presente messaggio si comunica l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi sopra menzionati nel flusso Uniemens e i codici conguaglio per la prestazione di assegno di integrazione salariale e per l’accredito della relativa contribuzione correlata, nonché per il versamento del contributo addizionale, per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà”.
Pertanto, a decorrere dal periodo di competenza aprile 2024 il <CodiceEvento> “ASR”, il relativo codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà e dal FIS per le altre causali.
Parimenti, per esporre l’importo conguagliato, deve essere utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”. Si precisa che per quanto riguarda i flussi di variazione delle denunce Uniemens relative a periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici operativi.
Fanno eccezione alle predette indicazioni il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, per i quali rimangono invariate le istruzioni operative e contabili fornite con le rispettive circolari n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022.
2. Istruzioni contabili
In considerazione delle istruzioni operative riportate nel presente messaggio, ai fini delle connesse registrazioni contabili a valere sui conti in uso delle prestazioni ordinarie e straordinarie con causale “contratto di solidarietà” dei Fondi di solidarietà bilaterali, contraddistinti dal <CodiceEvento> “ASR” e abbinati al relativo codice conguaglio “L002”, e al codice versamento contributo addizionale “A102”, si rappresenta che la movimentabilità di tali conti viene mantenuta fino a quando sono ammesse le regolarizzazioni per i codici in argomento.
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