CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9716 depositata il 12 maggio 2016
TRIBUTI – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – COMPENSAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI – GENERICA CONSIDERAZIONE DEI MOTIVI – ILLEGITTIMITA’
Osserva
La CTR di L’Aquila ha respinto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la sentenza n. 103/01/2009 della CTP di Chieti che aveva accolto il ricorso della predetta società contro avviso di accertamento per IRPEF anno 2005, ed all’esito dell’esame delle questioni controverse ha disposto la compensazione delle spese di lite, dopo avere così argomentato:”ravvisa che sussistono giusti e fondati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio”.
La parte contribuente G.G. ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.
Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art. 15 del D.Lgs. 546/1992 e 92 comma 2 cpc), la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia compensato le spese di giudizio sulla scorta del semplice richiamo a “giusti e fondati motivi”, perciò con motivazione di stile e sostanzialmente tautologica.
Il motivo appare fondato e da accogliersi (con assorbimento dei residui), alla luce della costante e ribadita giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26987 del 15/12/2011) secondo la quale:”In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato compensate le spese in un giudizio di opposizione avverso l’irrogazione di sanzione amministrativa, sul presupposto della limitata attività difensiva della parte, correlata alla natura della controversia)”.
Poiché nel provvedimento qui impugnato non ha trovato rilievo alcuno -ai fini della compensazione- il fatto processuale controverso ma una generica considerazione di motivi che a detto fatto non sono in alcun modo correlati, e perciò un argomento inidoneo a costituire oggetto del controllo che compete a codesta Corte, non resta che concludere che la pronuncia merita – sul punto – Cassazione, con conseguente rimessione della lite al giudice del merito affinché rinnovi l’apprezzamento in ordine alla questione relativa alla regolazione delle spese di lite ed alla loro liquidazione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso principale può essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (salva la correzione del lapsus calami nel quale si fa riferimento a “società” anziché alla parte ricorrente G.G.), pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui.
Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Abruzzo, che in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.
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