Corte di Cassazione ordinanza n. 18309 depositata il 7 giugno 2022
litisconsorzio necessario – inscindibilità atto impositivo IVA ed Imposte dirette
RILEVATO CHE
AL.CA. Costruzione Sas di Fontanella Giuseppe impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per Iva e Irap per il 2004, con cui l’Ufficio contestava l’omessa contabilizzazione di ricavi non fatturati e, quindi, il maggior reddito in relazione alle operazioni immobiliari poste in essere dalla società, deducendo, quanto alle somme pagate in conto prezzo o a titolo di caparra, la violazione del principio di competenza ai fini delle imposte dirette, essendo le cessioni avvenute successivamente al 2004, mentre, ai fini Iva, l’irrilevanza dei versamenti a titolo di caparra, che non integravano un pagamento parziale del prezzo.
Il ricorso era parzialmente accolto dalla CTP di Cosenza, secondo cui la ripresa – salvo per un versamento di € 10.000,00 – era stata correttamente operata per il 2004, anno di erogazione degli importi, ad eccezione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria, non aventi valore di corrispettivo.
AL.CA. Costruzione Sas di Fontanella Giuseppe propone ricorso per cassazione con un motivo.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo, cui resiste con controricorso la contribuente, che deposita altresì memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1. L’unico motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 2, lett. a), tuir per aver la CTR ritenuto che il versamento degli acconti prezzo e delle caparre in relazione ad operazioni di compravendita immobiliare costituisse base imponibile per l’anno 2004 ancorché la stipula degli atti pubblici fosse avvenuta nell’anno successivo.
2. L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 85, comma 1, lett. a), tuir e 6 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver ritenuto le somme corrisposte in via anticipata quali caparre confirmatorie e non come anticipazione del prezzo pur in assenza di una espressa ed univoca causale di un tale scopo.
3. È preliminare all’esame dei motivi proposti dalle parti la verifica – trattandosi di questione rilevabile d’ufficio – dell’integrità del contraddittorio nel giudizio attesa la natura di società di persone del contribuente e l’avvenuta ripresa anche ai fini delle imposte dirette (v. con riguardo specificamente all’Irap: U n. 13452 del 29/05/2017).
3.1 Occorre infatti evidenziare che secondo l’orientamento di questa Corte, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008; conformi Cass. n. 11459 del 2009; Cass. n. 13073 del 2012; Cass. n. 1047 del 2013, n. 1047; Cass. n. 27337 del 2014; Cass. 21340 del 2015; Cass. n. 15566 del 2016; Cass. n. 16730 del 25/06/2018).
3.2 Quanto all’accertamento del maggior imponibile Iva, l’Agenzia delle entrate ha proceduto contestualmente e con un unico atto impositivo ad accertamenti a carico di una società di persone, fondati su elementi unitari (versamenti anticipati in conto vendita e/o quali caparre), sicché «il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti» (Cass. n. 21340 del 2015; Cass. 26071 del 2015).
3.3 Orbene, nella vicenda in giudizio, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, è stata da questa impugnato e sia il giudizio di primo grado che l’appello si sono sviluppati esclusivamente nei confronti della stessa, senza che i soci (necessariamente almeno due tra accomandatario e accomandante) siano stati mai coinvolti.
4. L’intero rapporto processuale, pertanto, si è sviluppato in violazione dell’art. 14 del lgs. n. 546 del 1992, sicché vanno cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14.
5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, considerato che la giurisprudenza di riferimento è di formazione relativamente recente.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso e sul ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza in diversa composizione, che provvederà a disporre l’integrazione del contraddittorio.
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