Corte di Appello di Roma sentenza n. 553 depositata il 12 marzo 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – MALATTIA PROFESSIONALE – INALAZIONE DI SOSTANZE TOSSICHE NEL LUOGO DI LAVORO – NEOPLASIA OVARICA – ONERE DELLA PROVA – NON SUSSISTE
FATTO / DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.6.2014 A.S., ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Roma l’Azienda O.S. (di cui era dipendente dal 1989, prima con qualifica di farmacista collaboratore, poi con qualifica dirigenziale) per chiedere che la stessa venisse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali da lei subiti in conseguenza della violazione da parte dell’amministrazione datrice di lavoro degli artt. 2087 e 2043 c.c. e 2 e 32 Cost.
1.1 In data 24.9.2009, a seguito di un malessere, l’A. era stata sottoposta a visita medica presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo, ove, effettuati gli accertamenti, i medici avevano rinvenuto una neoplasia ovarica; detta forma tumorale, secondo quanto asserito dalla ricorrente, sarebbe stata cagionata dall’inalazione di sostanze tossiche nel luogo di lavoro.
In data 18.3.2010, la ricorrente presentava all’Azienda O. la domanda di riconoscimento di infermità scaturente da causa di servizio, richiedendola liquidazione della relativa indennità.
A seguito dell’esito negativo da parte del Comitato di verifica, l’A., in data 11.3.2013, richiedeva alla datrice di lavoro il risarcimento dei danni subiti a causa della contaminazione da sostanze antiblastiche; ma detta richiesta non trovava seguito.
1.2 Per tale motivo l’A. esperiva ricorso innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.
Costituitasi in giudizio, l’Azienda O. chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza e deduceva l’assenza di nesso eziologico tra l’attività svolta dalla ricorrente e l’infermità neoplastica dalla medesima contratta, da imputarsi – secondo la datrice di lavoro – a cause esogene all’ambiente lavorativo.
Ricostruendo l’evoluzione della disciplina del sistema assicurativo obbligatorio, il Giudice di prime cure ha affermato che l’art. 10, c. 1, D.P.R. n. 1124 del 1965 (c.d. Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sanciva il principio dell’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità per i danni patiti dal lavoratore nell’esecuzione della prestazione lavorativa.
Detto principio, per quanto di nostro interesse, trovava eccezione in quanto disposto dal seguente c. 2 del citato D.P.R. n. 1124 del 1965 art. 10, secondo cui “… permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato”. In altri termini, il datore di lavoro penalmente responsabile per i fatti occorsi al proprio dipendente risponde per i c.d. “danni differenziali”.
A seguito delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 38 del 2000, nel caso in cui il danno biologico (superiore al 6%) sia oggetto di assicurazione obbligatoria, della riparazione del medesimo è obbligato l’INAIL, mentre il datore di lavoro risponde soltanto del danno biologico differenziale quantitativo.
Inoltre, l’azione per danno differenziale si fonda sui seguenti principi:
a) configurabilità di un illecito penale perseguibile ex officio;
b) sussistenza e permanenza della responsabilità civile del datore di lavoro;
c) intervenuta liquidazione delle indennità da parte dell’INAIL oppure ipotetica liquidazione, ove non ancora intervenuta;
d) allegata e provata superiorità del risarcimento spettante rispetto alle indennità.
Sulla base di questi canoni, l’attrice dovrebbe provare specificamente il superamento della regola dell’esonero e la superiorità del risarcimento del danno rispetto all’indennizzo dell’INAIL.
1.3 Ad avviso del Giudice di prime cure, la ricorrente non aveva adempiuto a detti oneri probatori, avendo azionato il diritto risarcitorio nei confronti della datrice di lavoro, la quale non era dotata di legittimazione passiva, di cui – invece – sarebbe fornito l’INAIL, stante la mancata allegazione del quantum del danno differenziale.
Sulla base di quanto argomentato, il Tribunale ha respinto il ricorso.
2. Avverso tale sentenza, la sig.ra A. ha proposto appello, censurando la decisione del Tribunale di primo grado sotto tre profili:
1) sussistenza della legittimazione passiva della resistente Azienda O.;
2) legittimità della richiesta di risarcimento dei danni scaturenti dalla violazione dell’art. 2087 c.c.;
3) illegittimo mancato espletamento dell’istruttoria.
2.1 Con la prima censura, l’odierna appellante ha lamentato l’erronea interpretazione del quadro normativo inerente alla responsabilità civile della datrice di lavoro (che sarebbe – a suo avviso – legittimata passiva nel presente giudizio), del danno biologico, il quale è distinto rispetto al danno indennizzato o indennizzabile dall’INAIL.
Giova a … riguardo citare la sent. n. 777/2015, nella quale la Suprema Corte ha affermato … “le somme eventualmente erogate dall’istituto … esauriscono il diritto al risarcimento … danno biologico in capo all’assicurato. … In breve, la differenza strutturale e funzionale … l’erogazione INAIL ex art. 13 D.Lgs. n. 38 … 2000 ed il risarcimento … danno biologico preclude di poter ritenere … le somme eventualmente a tale titolo versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive … diritto al risarcimento … danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, … senso … esse devono semplicemente detrarsi … totale … risarcimento spettante al lavoratore. … In definitiva, anche alla stregua di … doverosa interpretazione costituzionalmente orientata, deve escludersi … le prestazioni eventualmente erogate dall’INAIL esauriscano di … sé ed a priori il ristoro … danno patito … lavoratore infortunato o ammalato”.
Alla luce di detta statuizione, è evidente che siano contemporaneamente esperibili sia l’azione per la richiesta di indennità nei confronti dell’INAIL sia la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della datrice di lavoro per quanto riguarda il danno differenziale. Negare la simultanea esperibilità di entrambe le azioni per sostenere l’esclusività di quella nei confronti dell’INAIL costituirebbe una evidente interpretatio abrogans dell’art. 10, c. 6, T.U. citato, il quale prevede la configurabilità e la risarcibilità di un danno differenziale nell’ipotesi in cui le prestazioni erogate dall’INAIL non coprono l’intero danno risarcibile.
Inoltre, terminologicamente, l’art. 13, D.Lgs. n. 38 del 2000 qualifica l’emolumento a carico dell’INAIL come “indennizzo”, concetto che si distingue palesemente da quello di “risarcimento”: il risarcimento ha la finalità di ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa, la quale va provata; mentre l’indennizzo è corrisposto soltanto nel caso in cui il danno sia scaturente da un evento lesivo presso il luogo di lavoro, senza che sul suo riconoscimento eserciti alcuna influenza la condotta colposa o dolosa del datore di lavoro.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di danno cd differenziale il giudice di merito deve procedere d’ufficio allo scomputo dall’ammontare liquidato a detto titolo, dell’importo della rendita INAIL, anche se l’istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all’indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l’art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un’operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l’eccedenza, né all’INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancata liquidazione dell’indennizzo potrebbe essere dovuta all’inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l’infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l’azione”, così Cass. n. 13819 del 31/05/2017
Si può, dunque, affermare la legittimità della richiesta di risarcimento alla datrice di lavoro civilmente responsabile del danno non indennizzato dall’INAIL, ossia il danno differenziale. Conseguentemente deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell’Azienda O..
2.2 Con la seconda censura, l’A. ha lamentato l’erronea interpretazione del Giudice di prime cure delle ragioni di fatto e di diritto che hanno cagionato la richiesta del risarcimento dei danni ex art. 2087 c.c. nei confronti dell’appellata.
Detta pretesa – secondo la sig.ra A. – sarebbe legittima alla luce di … copiosa giurisprudenza … multis, Corte di Cassazione, sent. n. 21590/2008) … ha statuito … “in punto di oneri di allegazione deve osservarsi … l’azione di danno differenziale … non necessità di specifiche allegazioni essendo sufficiente … il lavoratore alleghi l’esistenza … rapporto di lavoro, la violazione da parte … datore degli obblighi di natura prevenzionale specifici o generici ai sensi dell’art. 2087 c.c., l’esistenza … danno ed il nesso causale … la predetta violazione ed il danno”.
In altri termini, il lavoratore richiedente il riconoscimento del danno deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno, e il nesso causale tra la prestazione e il danno; mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
Nella fattispecie, l’odierna appellante ha provato l’esistenza dell’obbligazione lavorativa; inoltre, ha ricondotto l’insorgere della patologia tumorale alla inalazione di sostanze nocive presso il luogo di lavoro. Per corroborare detta ricostruzione, ha allegato sia innanzi al Tribunale sia innanzi a questa Corte la perizia medico-legale del Dott. M., il quale ha indicato il danno biologico nella percentuale del 60%.
Tuttavia, bisogna rilevare l’insufficienza della prova volta a suffragare il nesso eziologico tra le inalazioni nocive sofferte sul posto di lavoro e l’insorgere della patologia tumorale. Nella fattispecie, la neoplasia ovarica contratta dalla A. è riconosciuta dalla letteratura scientifica internazionale come una “malattia ad eziologia multifattoriale”, e nella fattispecie le cause o le concause possono derivare da fattori genetici, fattori endocrini e fattori ambientali.
Nel caso delle malattie ad eziologia multifattoriale, la Suprema Corte ha ritenuto necessaria che la probazione del nesso causale sia suffragata da una concreta e specifica allegazione (sent. n. 12909/2000); inoltre, detta probazione deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, ossia deve essere esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale (sent. n. 17438/2012).
L’unico elemento probatorio reso dall’odierna appellante è la relazione medico-legale … consulente tecnico di parte; tuttavia, bisogna notare … detto documento … risulta idoneo a dimostrare l’esclusività … fattore ambientale, in quanto, lo stesso medico legale ha affermato … “l’esposizione a sostanze nocive subito dalla sig.ra A. … ha direttamente causato la neoplasia, ma certamente ha ridotto le … difese immunitarie tanto da permettere alle cellule neoplastiche di attecchire al … organismo; quindi … una causa primaria ma … concausa … determinismo dell’evento. Concausa … comunque … possiamo considerare sopravvenuta e quindi … sufficiente a determinare l’evento … i dati a nostra disposizione … consentono di stabilire … precisione un rapporto di causalità … esposizione e manifestazioni cliniche”.
Alla luce di queste asserzioni rese dal medico-legale della stessa parte che intende invocare la prova del nesso causale, è doveroso ritenere l’insufficienza della stessa e conseguentemente l’illegittimità della pretesa risarcitoria esperita nei confronti dell’Azienda O. (si veda Cass. ordinanza n. 25119 del 24/10/2017, secondo cui la sussistenza del nesso causale tra la condotta datoriale e il verificarsi del danno alla salute “deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio “del più probabile che non”, da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)”; cfr., altresì, Cass. n. 47 del 03/01/2017, che ha precisato che “in tema di responsabilità civile, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i principi posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell’ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell’esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto.).
Dunque, tale motivo di appello va rigettato.
3. Con la terza censura, l’odierna appellante ha lamentato l’illegittimo mancato espletamento dell’istruttoria, deducendo che le allegazioni poste a sostegno della domanda avrebbero imposto al Giudice di prime cure e imporrebbero a questa Corte che la causa sia istruita al fine di provare l’inadempimento dell’Azienda O., da cui sarebbero scaturite le esalazioni inalate dalla A. che avrebbero cagionato la neoplasia ovarica.
Tuttavia, prima di analizzare le eventuali responsabilità civili del datore di lavoro, il lavoratore deve aver idoneamente adempiuto il proprio onus probandi, la qual cosa, come sopra specificato, non è avvenuta. Come affermato dalla Suprema Corte, “ai fini dell’accertamento della responsabilità datoriale per infortunio occorso al lavoratore sul luogo di lavoro, mentre incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo” (sent. n. 2209/2016).
Per questo motivo, anche tale censura non può trovare accoglimento.
Ne consegue che l’appello deve essere rigettato.
In considerazione della soccombenza le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell’appellante.
Deve darsi atto, altresì, della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
• – rigetta l’appello;
• – condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi Euro 3.307,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
• – dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
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