CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2018, n. 17236
Tributi – Accertamento – Obbligo di rispetto del termine dilatorio – Art. 12, co. 7, L. n. 212/2000 – Mancato accesso nei locali dell’impresa – Acquisizione documenti presso l’ufficio – Esclusione
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro F.A., impugnando la sentenza della CTR Calabria che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento emesso per la ripresa a tassazione di Irpef per l’anno 2006.
La parte intimata si è costituita con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
I due motivi di ricorso, che prospettano entrambi, sotto diversi profili, la violazione dell’art. 12, c. 7 L. n. 212/2000, vanno esaminati congiuntamente e sono fondati.
Ed invero, è pacifico fra le parti che nel caso qui all’esame della Corte non vi sia stato alcun accesso degli uffici finanziari nei locali dell’impresa, anche solo per l’acquisizione di documenti, risultando, per contro, che la pretesa fiscale è stata fondata su documenti richiesti dall’ufficio e prodotti dal contribuente. Orbene, la CTR ha ritenuto che la redazione di un pvc nel caso di consegna di documenti presso gli uffici dell’amministrazione fiscale previamente richiesti possa integrare l’obbligo di concessione del termine dilatorio di cui all’art. 12 c. 7 L. n. 212/2000. Ma così facendo, il giudice di secondo grado non ha considerato che l’obbligo correlativo è imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, soltanto quando vi siano state verifiche presso il contribuente, il che non è sicuramente avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass. S.U. n. 24823/2015, Cass.n. 25560/2017).
In altri termini, non può ritenersi che la tutela offerta dall’art. 12 c. 7 L. n. 212/2000 involga l’obbligo del contraddittorio preventivo per ogni ipotesi di acquisizione documentale ancorchè non svolta sulla base di un accesso nei locali del contribuente, non risultando per tale ipotesi attivabile il meccanismo della concessione del termine dilatorio di sessanta giorni introdotto dalla disciplina normativa anzidetta. Ha dunque errato il giudice di appello nel ritenere l’obbligatorietà della concessione del termine dilatorio per l’ipotesi di acquisizione documentale negli uffici del fisco.
Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata, in accoglimento dei due motivi di ricorso, va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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